Circolare numero 65 del 23-04-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa della sottoscrizione, in data 27 febbraio 2013, di una convenzione con la U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori, approvata con determinazione n. 248 del 21 dicembre 2012 e valida fino al 31 dicembre 2013. Vengono riepilogati i soggetti pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le istruzioni contabili e il codice INPS attribuito alla convenzione.
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. La convenzione, approvata con determinazione n. 248 del 21 dicembre 2012, è stata firmata il 27 febbraio 2013 e resta valida fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti che possono aderire
L’ambito applicativo richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72. Possono rilasciare la delega i titolari di:
- pensione diretta;
- pensione indiretta;
- pensione di reversibilità;
- pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- pensioni a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS.
Resta esclusa la possibilità di applicare la disciplina ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa espresso riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere riportati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della U.SI.L.
Per consentire la validità delle sottoscrizioni e della presentazione delle deleghe all’INPS, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali della U.SI.L.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe già rilasciate da pensionati e presentate alla Struttura territoriale INPS competente producono effetti, così come le revoche, dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall’incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia: una copia viene restituita dalla sede INPS alla U.SI.L. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazioni.
Quanto alla revoca:
- se il pensionato ha rilasciato più deleghe a diverse organizzazioni sindacali, vale la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente;
- in presenza di revoca espressamente allegata alla delega successiva, prevale la delega presentata dopo;
- non è ammessa la revoca implicita della precedente delega per effetto del solo rilascio di una nuova;
- se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e questa ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% per la quota di pensione entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% per la quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio di tale importo;
- 0,35% per la quota eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e rimborso delle spese
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari, con adempimenti svolti a livello centrale tra la Direzione Generale e la U.SI.L.
I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10 della convenzione, la U.SI.L. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra il titolare della pensione soggetta a trattenuta e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la U.SI.L. si obbliga a ristorare l’Istituto di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS I5.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni effettuate per conto della U.SI.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25351, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27351, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato 2 è indicato l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Sottoscrizione e durata della convenzione
La convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni è stata sottoscritta il 27 febbraio 2013 con la U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori, ed è stata approvata con determinazione n. 248 del 21 dicembre 2012. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2013.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata si riferisce solo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e i consensi necessari al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della U.SI.L. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali della Organizzazione sindacale.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Le deleghe presentate alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe, controfirmate da soggetti abilitati, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS alla U.SI.L. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e pluralità di deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, assume efficacia la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega successiva. È espressamente escluso che una nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la Struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Sono previste tre aliquote progressive: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura; 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la U.SI.L. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono indicati per singole attività: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega € 0,74; variazione (revoca e acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Esonero da responsabilità
La U.SI.L. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Organizzazione sindacale si impegna a tenere indenne l’Istituto da ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS I5. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali vengono istituiti i conti GPA25351, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27351, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale. Nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle variazioni al piano dei conti.
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