Sentenza del 17/07/2015 n. 15011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2000-2004, sostenendo di non svolgere l'attività mediante un'autonoma organizzazione. La controversia in Cassazione è stata limitata agli anni 2002-2004. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sufficiente, per affermare l'assoggettamento all'imposta, il riferimento a quote di ammortamento, canoni di locazione e consumi di importo non irrilevante. Il contribuente ha contestato la motivazione, sostenendo che tali elementi non dimostravano concretamente l'esistenza di una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile e che non era stato considerato il dato decisivo dell'assenza di dipendenti o collaboratori retribuiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente, generica e omissiva la motivazione della C.T.R. La sentenza non aveva analizzato in modo concreto la natura e l'entità dei beni strumentali, delle spese, dell'eventuale apporto di lavoro altrui e del rapporto tra costi e ricavi, né aveva individuato quale specifica organizzazione autonoma fosse presente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per gli anni 2000-2001, la domanda di rimborso era stata ritenuta inammissibile per effetto della definizione condonistica e tali annualità non sono state oggetto del ricorso in Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
L'IRAP per l'attività di lavoro autonomo è dovuta quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione.
L'esercizio abituale di un'attività professionale non determina automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. Occorre verificare in concreto l'esistenza di una struttura organizzativa esterna alla persona del professionista, dotata di autonomia e idonea a potenziare la sua capacità produttiva.
D.Lgs. n. 137 del 1998, art. 1
Ha modificato la disciplina dell'IRAP introducendo nell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il riferimento all'attività autonomamente organizzata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare in Cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi. Nel caso concreto, la motivazione della C.T.R. non aveva spiegato adeguatamente perché le spese e i beni indicati costituissero un'organizzazione autonoma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Riguarda i poteri istruttori del giudice tributario. La Corte ha ricordato che il processo tributario è prevalentemente documentale e che il contribuente deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sull'autonoma organizzazione
L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. L'accertamento è concreto e spetta al giudice di merito, che deve motivare analiticamente la valutazione.
Massime di principio
- Un professionista non è soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare abitualmente un'attività autonoma: è necessario dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori retribuiti è un elemento rilevante, ma non è da sola decisiva; deve essere valutata insieme alla quantità, al valore e alla funzione dei beni strumentali e delle altre spese.
- Beni, locali, autovetture, consumi e costi di gestione non dimostrano automaticamente l'autonoma organizzazione: rilevano solo se eccedono il minimo normalmente indispensabile per l'attività professionale e forniscono un apporto produttivo ulteriore rispetto al lavoro personale.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione, anche attraverso dichiarazioni fiscali, contabilità e documentazione sui beni e sul lavoro altrui.
- Il giudice tributario deve esaminare analiticamente gli elementi concreti, indicando quali beni o costi costituiscano una struttura autonoma e spiegando perché siano eccedenti rispetto al minimo indispensabile; una motivazione generica basata su importi 'non irrilevanti' può essere insufficiente.
- La valutazione deve essere riferita alla specifica professione e al contesto concreto, secondo ciò che normalmente è necessario per svolgerla, e non mediante soglie automatiche valide per ogni contribuente.
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