Sentenza del 01/09/2016 n. 5028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Benefici prima casa - Applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine - Proprietà di altro immobile nel medesimo Comune - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di liquidazione relativo all'imposta sostitutiva sul mutuo contratto per l'acquisto di un immobile con agevolazione "prima casa". Sosteneva di poter beneficiare dell'aliquota ridotta nonostante possedesse già un altro immobile nello stesso Comune, poiché quest'ultimo era utilizzato come studio dentistico e, a suo avviso, non era concretamente idoneo ad abitazione. Deduceva quindi l'erronea applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione e dell'aliquota ordinaria applicata dall'Ufficio. L'immobile preesistente risultava catastalmente classificato in categoria A/2 e il contribuente non aveva dimostrato la sua effettiva inidoneità abitativa, né aveva richiesto una variazione catastale. È stata inoltre confermata la condanna al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, con nota II-bis
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa richiedono, tra le altre condizioni, che l'acquirente non possieda nel medesimo Comune un altro fabbricato idoneo ad abitazione. La mera destinazione di fatto dell'immobile ad attività professionale non è sufficiente, se non viene provata la concreta inidoneità abitativa.
Art. 15 e seguenti del DPR n. 601/1973
Le disposizioni disciplinano l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. L'aliquota ridotta collegata all'acquisto agevolato della prima casa può applicarsi solo quando risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa sulle agevolazioni prima casa.
Art. 1 del DL n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993
Il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione deve essere valutato anche in concreto e in relazione alle esigenze abitative dell'acquirente e del suo nucleo familiare.
Cassazione civile n. 2278/2016
Il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente possieda un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia.
L'inidoneità dell'immobile preesistente può essere valutata in senso soggettivo, ma deve essere concretamente dimostrata dal contribuente in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e alle esigenze del nucleo familiare.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni prima casa, il possesso di un altro immobile nello stesso Comune può escludere il beneficio se l'immobile è concretamente idoneo all'abitazione.
- La classificazione catastale abitativa costituisce un elemento rilevante, ma non necessariamente decisivo: il contribuente può provare l'inidoneità concreta dell'immobile, purché fornisca elementi oggettivi e adeguati.
- L'utilizzo dell'immobile come studio professionale o sede di attività non dimostra automaticamente che esso sia inidoneo ad abitazione; occorre provare caratteristiche strutturali, dimensionali o giuridiche incompatibili con l'uso abitativo.
- La valutazione dell'idoneità può considerare le esigenze del compratore e della sua famiglia, ma la prova di tali esigenze e dell'inadeguatezza dell'alloggio grava sul contribuente.
- L'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sul mutuo dipende dal possesso dei requisiti sostanziali per la prima casa: se tali requisiti mancano, l'Amministrazione può recuperare la maggiore imposta.
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