Sentenza del 01/09/2016 n. 5034 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Trasferimento della quota di proprietà al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale - Beneficio prima casa - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la spettanza delle agevolazioni fiscali "prima casa" richieste dal contribuente per l'acquisto effettuato il 1° dicembre 2009. Secondo l'Ufficio, a quella data M. M. era ancora comproprietario al 50% di un'abitazione acquistata nel 2002 insieme alla moglie, poiché il trasferimento della quota alla coniuge, previsto nell'accordo di separazione consensuale omologato il 23 novembre 2009, era stato formalizzato con rogito notarile e trascritto soltanto il 21 aprile 2010. Il contribuente sosteneva invece che l'accordo di separazione omologato costituisse già, dal 23 novembre 2009, un atto avente data certa e idoneo a trasferire la proprietà.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto decisiva la data certa dell'accordo di separazione consensuale omologato, anteriore al nuovo acquisto, e non la successiva registrazione o trascrizione nei registri immobiliari. Il verbale di separazione, redatto in udienza e omologato dal Tribunale, è stato considerato atto pubblico idoneo a trasferire la quota immobiliare e a costituire titolo per la trascrizione. M. M. non risultava quindi più titolare della quota al momento del nuovo acquisto e aveva diritto all'agevolazione prima casa. Le spese di lite, pari a 1.000 euro, sono state poste a carico dell'Ufficio soccombente.
Norme richiamate
Art. 126 c.p.c.
Il verbale di udienza redatto dall'ausiliario del giudice può assumere natura di atto pubblico, facendo fede delle dichiarazioni e degli accordi in esso attestati.
Art. 2699 c.c.
L'accordo di separazione inserito nel verbale d'udienza e omologato dal giudice può essere qualificato come atto pubblico.
Art. 2657 c.c.
Il verbale di separazione avente natura di atto pubblico può costituire titolo idoneo per la trascrizione del trasferimento di diritti reali immobiliari.
Cass. n. 15780/2012
La clausola con la quale i coniugi, nel verbale di separazione consensuale, riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore del marito o della moglie soddisfa, per i beni immobili, l'esigenza della forma scritta, non essendo necessario l'atto notarile.
Il trasferimento immobiliare concordato in sede di separazione consensuale non richiede necessariamente un successivo atto notarile, purché risulti da un verbale avente forma idonea.
Cass. nn. 12110/1992, 6065/2000, 2347/2001, 7493/2002 e 7437/2003
La giurisprudenza richiamata conferma che gli accordi di separazione consensuale possono contenere trasferimenti immobiliari validi senza necessità di un autonomo atto notarile.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del requisito di non possidenza richiesto per l'agevolazione prima casa, può rilevare la data certa dell'atto con cui il contribuente si è spogliato della proprietà, purché tale atto sia anteriore al nuovo acquisto.
- Un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale, se contiene il trasferimento di una quota immobiliare ed è redatto in un verbale avente natura di atto pubblico, può essere sufficiente a produrre il trasferimento senza un immediato rogito notarile.
- La successiva trascrizione nei registri immobiliari, pur essendo importante per la pubblicità e l'opponibilità ai terzi in determinati contesti, non è stata ritenuta decisiva per stabilire la titolarità sostanziale del bene ai fini fiscali nella situazione esaminata.
- Per ottenere un'agevolazione collegata alla non titolarità di altri immobili, occorre documentare con precisione la data certa e il contenuto dell'atto di trasferimento precedente al nuovo acquisto.
- La soluzione dipende dalla validità concreta dell'accordo, dalla sua omologazione e dalla corretta individuazione dei diritti trasferiti; non è automaticamente estensibile a semplici accordi privati non omologati o privi dei requisiti formali.
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