Cassazione Penale, Sentenza n. 10416/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP del Tribunale di Catanzaro (13/08/2024) per il reato contestato al capo A): violenza privata continuata in concorso, aggravata dall'utilizzo del "metodo mafioso". Il ricorrente, tramite difesa, deduceva due motivi: (1) violazione di legge ed errata applicazione in tema di esigenze cautelari con riferimento alla presunzione relativa di pericolosità derivante dall'aggravante del metodo mafioso (artt.273, 274, 275 c.p.p.; artt.110, 81, comma 2, 610 comma 2, 339, 416‑bis.1 c.p.); (2) vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e al cosiddetto "tempo silente" (artt.274, 275, 292 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e priva di illogicità: le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute coerenti e corroborate da riconoscimenti fotografici, dichiarazioni di testimoni, immagini di videosorveglianza e riscontri di polizia giudiziaria; la dinamica dei fatti e il contesto territoriale (presenza storica della 'ndrangheta) giustificano la qualificazione aggravata dal "metodo mafioso". La Corte ha richiamato il principio secondo cui per configurare l'aggravante non è necessario provare l'appartenenza ad un'associazione mafiosa, ma è sufficiente che la condotta evochi il potere dell'associazione e sia idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari, specie in presenza della presunzione relativa prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p.; il Tribunale aveva motivato adeguatamente la persistenza del pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive. Conclude quindi il rigetto del ricorso e la conferma della misura cautelare applicata.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti al ricorso per motivi di cautela; utilizzato in riferimento alle regole di impugnazione e motivazione del provvedimento cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri per l'applicazione e la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ribadisce che la presunzione speciale prevista da norme successive può prevalere sulla norma generale.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevante per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie: la Corte sottolinea che tale presunzione è prevalente (speciale) e il mero decorso del tempo non la abbatte.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di valutare il "tempo silente" al momento dell'adozione della misura cautelare; la Corte ricorda che tale valutazione spetta al giudice del provvedimento originario.
art. 299 cod. proc. pen.
Citato nella motivazione per distinguere il momento rilevante (decorso dalla applicazione/esecuzione della misura) ai fini di revoca o sostituzione della misura cautelare.
art. 51, comma 3‑bis cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare è prevalente per certe fattispecie; contribuisce al quadro che rende difficile superare la presunzione senza elementi concreti.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità in concorso; la motivazione del Tribunale ha fatto riferimento alla partecipazione in concorso agli atti intimidatori.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Citato come norma sulle circostanze aggravanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; rilevante per la valutazione della gravità degli illeciti contestati.
art. 610, comma 2 cod. pen.
Richiamato come riferimento al reato di minaccia aggravata; la Corte considera la minaccia idonea, nella fattispecie, a integrare la connotazione intimidatoria tipica del metodo mafioso.
art. 339 cod. pen.
Citato tra le norme penali richiamate nel motivo di impugnazione; connesso alla ricostruzione normativa dei reati considerati.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Fondamentale: l'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso" è interpretata nella sentenza come configurabile anche quando la condotta evoca il potere mafioso e crea una condizione di assoggettamento nella vittima, senza necessità di provare l'effettiva appartenenza ad un'associazione mafiosa.
D.L. 13/05/1991 n.152 (art.7) conv. in L. 12/07/1991 n.203
Richiamato giurisprudenzialmente per spiegare il concetto di 'metodo mafioso' e l'interpretazione secondo cui è sufficiente l'evocazione del potere criminale noto alla collettività.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica in sede di legittimità solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione: le valutazioni probatorie tipiche del merito restano sostanzialmente riservate al giudice di merito.
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario dimostrare l'appartenenza a un'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta evochi il potere dell'associazione e sia idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se coerenti, circostanziate e corroborate da riscontri (riconoscimenti, videosorveglianza, sommarie informazioni) possono costituire gravi indizi sufficienti a giustificare misure cautelari.
- Il "tempo silente" (delay nella denuncia o breve decorso temporale) da solo non abbatte la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per certe fattispecie (art.275, comma 3 c.p.p.): è necessario fornire elementi oggettivi e concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- L'assenza di precedenti penali è un elemento recessivo ma può essere superato dalla gravità e dalla modalità della condotta: la valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto soprattutto dell'intensità e delle modalità intimidatorie dell'azione.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre evidenziare vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; richieste generiche o rivalutazioni del merito sono inammissibili.
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