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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35060/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché verifichi in fatto la sussistenza dei presupposti della servitù coattiva di passaggio disciplinata dall'art. 1054 c.c.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di due comproprietari di ottenere la restituzione di alcune particelle di terreno di loro proprietà, che assumevano essere occupate o utilizzate senza titolo dai vicini: una particella come parcheggio a servizio di una clinica veterinaria, altre due come strada di accesso al fondo dei convenuti. Il convenuto principale si è opposto e ha proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione delle aree, oppure di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo altrui. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda attorea, ha rigettato l'usucapione e ha riconosciuto la servitù coattiva di passaggio. In appello i proprietari attori hanno censurato, tra l'altro, l'utilizzo di una consulenza tecnica espletata per altra finalità, la violazione del contraddittorio, l'erronea applicazione dell'onere della prova e della disciplina sulla costituzione della servitù. In cassazione hanno proposto cinque motivi: omesso esame circa l'assenza di elementi tecnici necessari per accertare i presupposti della servitù; violazione degli artt. 1051 c.c., 111 Cost. e 101 c.p.c. per l'uso di una CTU ritenuta inutilizzabile; violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova della domanda di servitù; violazione dell'art. 1062 c.c., sostenendo che l'eventuale interclusione derivava da alienazione e non da destinazione del padre di famiglia; violazione degli artt. 948 c.c. e 112 c.p.c. per avere la corte territoriale alterato la domanda di rivendica/restituzione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo: la corte d'appello aveva risposto alla questione richiamando l'art. 1062 c.c., ma la doglianza sollevata in appello riguardava invece l'ipotesi di interclusione derivante da alienazione di una porzione di terreno, disciplina riconducibile all'art. 1054 c.c.; pertanto la motivazione impugnata era viziata per errata qualificazione della fattispecie e occorreva un nuovo esame della sussistenza dei presupposti della servitù di passaggio ex art. 1054 c.c. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato come base della servitù coattiva di passaggio, ma la Corte di cassazione non lo considera la norma decisiva per la fattispecie concretamente dedotta in appello, poiché la questione era invece riconducibile ad altra disposizione.

  • art. 1053 c.c.

    Cita la disciplina dell'indennità connessa alla servitù di passaggio; la consulenza tecnica successiva alla sentenza non definitiva era stata svolta per determinarla.

  • art. 1054 c.c.

    Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

    La Corte afferma che la fattispecie dedotta dalle parti in appello era quella dell'interclusione del fondo per effetto di alienazione, non quella della destinazione del padre di famiglia; occorre quindi verificare in fatto i presupposti di questa norma.

  • art. 1062 c.c.

    La Corte rileva che la norma era inconferente nel caso concreto, perché riguarda fondi già appartenuti allo stesso proprietario e poi separati, situazione non sovrapponibile a quella esaminata.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il difetto di prova della domanda di servitù da parte del resistente.

  • art. 948 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla domanda di restituzione delle particelle di terreno.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare che la corte territoriale avrebbe modificato la natura della domanda proposta e il relativo onere probatorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio per l'utilizzo di una CTU ritenuta non utilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme al principio del contraddittorio nella censura relativa all'uso della consulenza tecnica.

Massime di principio

  • Quando in appello si contesta la costituzione di una servitù coattiva, il giudice deve qualificare correttamente la fattispecie concreta alla luce della norma effettivamente dedotta: l'interclusione per alienazione onerosa va ricondotta all'art. 1054 c.c., non alla diversa ipotesi della destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
  • L'erronea sussunzione della vicenda nella disciplina di una servitù diversa da quella invocata dalle parti integra un vizio di motivazione/violazione di legge che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame dei presupposti di fatto della fattispecie corretta.
  • La consulenza tecnica espletata per una finalità diversa da quella di accertare i presupposti costitutivi della servitù non può sostituire il necessario accertamento della fattispecie dedotta, se la controversia richiede la verifica di specifici requisiti legali.
  • In presenza di una domanda di servitù coattiva di passaggio, il giudice deve verificare in modo puntuale i presupposti normativi invocati dalla parte istante e distinguere tra le diverse fonti legali del diritto di passaggio, poiché cambiano contenuto, presupposti e regime dell'indennità.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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