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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1853

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1853 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Normativa europea32025R1853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle navi implicate nella pesca INN, adeguandolo ai più recenti elenchi trasmessi dalle ORGP competenti. La Commissione sostituisce integralmente la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010, includendo le navi segnalate e rimuovendo o rettificando le voci non più giustificate, come i casi di duplicazione o di cancellazione da parte dell’ORGP competente. L’atto si fonda sull’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), mediante sostituzione della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi da pesca inserite negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, per effetto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, all’elenco dell’Unione delle navi soggette al regime INN. L’aggiornamento riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; opera dalla sua entrata in vigore, il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono rilevanti gli esclusi/retificati casi di cancellazione o duplicazione di singole navi già presenti negli elenchi ORGP.

Aggiornamento dell’elenco UE delle navi INN

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1853 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 468/2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina il sistema dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e prevede, al capo V, le procedure di identificazione delle navi e di aggiornamento dell’elenco unionale.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, secondo cui i pescherecci iscritti negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) devono essere inseriti nell’elenco dell’Unione. Il regolamento impugnato non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna l’elenco esistente per recepire i più recenti elenchi trasmessi dalle ORGP competenti.

Ambito soggettivo e materiale

L’atto riguarda i pescherecci già inseriti negli elenchi INN delle diverse ORGP considerate nel sistema europeo, tra cui, a titolo esemplificativo, CCSBT, CGPM, IATTC, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, NPFC, SEAFO, SIOFA e WCPFC, oltre alla CCAMLR. L’elenco aggiornato conserva, per singola nave, le informazioni risultanti dalle varie ORGP, inclusi eventuali nomi precedenti e diverse bandiere conosciute, proprio perché una stessa unità può comparire con denominazioni o bandiere differenti nei vari elenchi internazionali.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010

L’articolo 1 sostituisce interamente la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo allegato al nuovo regolamento di esecuzione. La parte B contiene la lista delle navi elencate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e costituisce il nucleo operativo dell’aggiornamento.

Rettifiche e aggiornamenti puntuali delle voci

Tra le ragioni specifiche dell’aggiornamento figurano:

  • il caso del peschereccio "YU FONG 168", inserito due volte nell’elenco CCSBT e successivamente corretto, con eliminazione della voce duplicata nell’elenco UE;
  • il caso del peschereccio "IMULA 0730 KLT/LAKPRIYA 14", cancellato dall’elenco IOTC nell’aprile 2025 e quindi escluso dall’elenco UE, pur permanendo temporaneamente in altri elenchi ORGP.

Coordinamento con le ORGP e logica dell’inserimento nell’elenco UE

Il regolamento evidenzia che tutte le ORGP provvedono alla compilazione e all’aggiornamento periodico dei propri elenchi INN secondo le rispettive regole. La Commissione, ricevuti i nuovi elenchi, deve aggiornare conseguentemente l’elenco dell’Unione. Il criterio applicato è quello della coerenza con la decisione dell’ORGP competente e con il regime unionale di prevenzione e contrasto della pesca INN.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’aggiornamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina l’identificazione delle navi dedite alla pesca INN e la formazione/aggiornamento dell’elenco UE. La finalità è allineare l’elenco dell’Unione ai più recenti elenchi INN adottati dalle ORGP.

Sostituzione della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale della parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il nuovo testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1853. La parte B contiene l’elenco delle navi elencate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Aggiornamento in base agli elenchi delle ORGP

La Commissione aggiorna l’elenco UE perché ha ricevuto nuovi elenchi dalle ORGP competenti. Il regolamento dà seguito all’obbligo, previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, di iscrivere nell’elenco dell’Unione i pescherecci iscritti negli elenchi INN delle ORGP.

Gestione di nomi, bandiere e duplicazioni

Poiché uno stesso peschereccio può comparire con nomi e/o bandiere diverse a seconda dell’ORGP o del momento di iscrizione, l’elenco aggiornato riporta i diversi nomi e/o bandiere risultanti dagli elenchi pertinenti. Viene inoltre eliminata una voce duplicata relativa al peschereccio "YU FONG 168", dopo che la CCSBT ha accertato che le due voci corrispondevano allo stesso peschereccio.

Esclusione di una nave cancellata dall’elenco dell’ORGP competente

Il peschereccio "IMULA 0730 KLT/LAKPRIYA 14" è stato cancellato dall’elenco IOTC nell’aprile 2025; di conseguenza non è incluso nell’elenco UE, anche se non risulta ancora cancellato da altri elenchi di ORGP richiamati nel testo. La Commissione applica così il criterio dell’articolo 30, paragrafo 1, valorizzando la decisione dell’ORGP competente che lo aveva inizialmente inserito.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica marittimagovernance internazionale della pescacontrolli e sanzioni amministrative

Testo integrale

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