Regolamento (UE) 2025/1866
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1866 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene come rettifica tecnica del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese. La modifica consiste nell’aggiornamento dei codici TARIC utilizzati per identificare le merci interessate, anche alla luce della sostituzione di precedenti codici addizionali TARIC con nuovi codici TARIC. Il testo conferma inoltre l’esclusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione conformi alla specifica ASTM D7566-22 e introduce un monitoraggio su alcuni codici TARIC relativi a tali prodotti.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 per aggiornare i codici TARIC relativi al dazio antidumping definitivo sul biodiesel originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, sia in forma pura sia incorporati in miscela. La rettifica incide sull’elenco dei codici doganali e TARIC richiamati dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, aggiornandolo ai nuovi codici TARIC; restano esclusi i carburanti sostenibili per l’aviazione conformi alla specifica ASTM D7566-22, per i quali è prevista anche una misura di monitoraggio su determinati codici TARIC. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 sul dazio antidumping al biodiesel cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1866 della Commissione costituisce una rettifica tecnica del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, con cui era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese. La rettifica è adottata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare degli articoli 9 e 14, paragrafo 1, e mira ad allineare la disciplina tariffaria ai nuovi codici TARIC sostitutivi di precedenti codici addizionali.
Contesto normativo
La Commissione rileva che il regolamento iniziale era già stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/826, con il quale l’articolo 1, paragrafo 1, era stato riscritto per aggiungere codici addizionali TARIC a determinati codici NC. Poiché tali codici addizionali sono stati successivamente sostituiti da codici TARIC, si è resa necessaria una ulteriore modifica del testo per riflettere correttamente la classificazione doganale vigente. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Ambito materiale e soggettivo
Il dazio antidumping definitivo si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o incorporati in miscela. Il testo individua una serie di codici NC e relativi codici TARIC interessati, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.
Esclusioni dal dazio
Sono espressamente esclusi dall’ambito della misura i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti della specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati. L’esclusione riguarda i prodotti classificati, in particolare, con i codici NC ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11 ed ex 2710 20 16, purché identificati dal codice addizionale TARIC 89FT.
Monitoraggio delle importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione
Pur restando esclusi dal dazio, i carburanti sostenibili per l’aviazione sono soggetti a monitoraggio anche per ulteriori codici TARIC. Il paragrafo 1 bis elenca i codici 2710 19 11 10, 2710 19 15 10, 2710 19 21 10, 2710 19 25 10 e 2710 19 29 10, che devono essere monitorati ai fini della sorveglianza delle importazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dei codici TARIC del dazio antidumping
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, mantenendo il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese ma aggiornando i riferimenti tariffari. Sono elencati i codici NC interessati, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, con i relativi nuovi codici TARIC indicati nel testo.
Esclusione dei carburanti sostenibili per l’aviazione
Restano esclusi dall’ambito del dazio i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti della specifica standard ASTM D7566-22 per il carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati. L’esclusione riguarda, in particolare, i prodotti classificati con i codici NC ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11 ed ex 2710 20 16, identificati dal codice addizionale TARIC 89FT.
Monitoraggio delle importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione
Il nuovo paragrafo 1 bis dispone il monitoraggio delle importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione anche oltre i codici esclusi dalla misura, estendendolo ai codici TARIC 2710 19 11 10, 2710 19 15 10, 2710 19 21 10, 2710 19 25 10 e 2710 19 29 10.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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