Regolamento (UE) 2025/1869
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1869 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il precedente regime antidumping/antisovvenzioni sul biodiesel proveniente dagli Stati Uniti, chiarendo che la definizione del prodotto comprende anche taluni carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) ottenuti con processo HEFA e aggiungendo i relativi codici NC/TARIC. La modifica è dichiarata priva di effetti sulla definizione sostanziale del prodotto, ma serve a garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi. Inoltre, vengono confermate e precisate le estensioni del dazio alle importazioni spedite dal Canada, con una disciplina distinta per miscele con tenore di biodiesel superiore al 20% e pari o inferiore al 20%.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 per includere esplicitamente taluni codici NC/TARIC relativi ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) nel dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario degli Stati Uniti, e per coordinare l’estensione del dazio ai prodotti spediti dal Canada.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela con contenuto di biodiesel superiore al 20% o pari/inferiore al 20%, originari degli Stati Uniti d’America o, per alcune fattispecie, spediti dal Canada indipendentemente dall’origine dichiarata. La rettifica riguarda in particolare l’inclusione di specifici codici NC ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 e ex 2710 19 29 e dei corrispondenti codici TARIC relativi ai SAF/HEFA; restano ferme le esclusioni già previste per talune società canadesi espressamente elencate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica del dazio compensativo sul biodiesel originario degli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1869 della Commissione interviene sul regime di dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1037 e il parere del comitato competente, chiarisce che la rettifica ha finalità meramente applicative e non incide sulla definizione sostanziale del prodotto.
Finalità della rettifica
Dai considerando emerge che il prodotto oggetto di misura comprende gli esteri monoalchilici di acidi grassi e/o il gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, e quindi anche i SAF ottenuti con processo HEFA e l’HVO, in quanto idrocarburi paraffinici con analoghe caratteristiche fisiche e chimiche di base. La modifica è stata ritenuta necessaria per garantire la corretta applicazione dei dazi compensativi, includendo espressamente determinati codici NC e TARIC relativi ai SAF.
Ambito oggettivo della misura
L’articolo 1 sostituisce la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2021/1267 e conferma il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20% di biodiesel. Il prodotto è identificato con una serie ampia di codici NC/TARIC, tra cui quelli relativi ai prodotti oleochimici e ai prodotti petroliferi o assimilati; la rettifica aggiunge, in particolare, i codici ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29, con i corrispondenti codici TARIC, per ricomprendere i SAF/HEFA.
Estensione alle importazioni spedite dal Canada
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/1267 e dispone l’estensione del dazio compensativo definitivo applicabile a "tutte le altre società" alle importazioni di biodiesel spedite dal Canada, anche quando non siano dichiarate originarie del Canada. La norma elenca espressamente quattro operatori esclusi dall’estensione:
- BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada, codice addizionale TARIC B107;
- DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada, codice addizionale TARIC C114;
- Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada, codice addizionale TARIC B108;
- Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada, codice addizionale TARIC C600.
Per tali importazioni il dazio applicabile è quello previsto per "tutte le altre società", pari a 237 EUR per tonnellata netta. Il regolamento precisa inoltre che, per le miscele, il dazio si applica in proporzione al contenuto totale, in peso, di biodiesel nella miscela.
Estensione alle importazioni dagli Stati Uniti in miscela
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/1267 e conferma l’estensione del dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti in miscela contenente il 20% o meno di biodiesel. Anche qui la disciplina è collegata a specifici codici NC/TARIC, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92 ed ex 3826 00 90.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica della definizione del prodotto e codici doganali
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267, confermando il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel (esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile) in forma pura o in miscela con oltre il 20% di biodiesel. La rettifica inserisce espressamente i codici NC ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29, con i relativi codici TARIC, per ricomprendere i SAF/HEFA ai fini della corretta applicazione del dazio.
Estensione alle importazioni spedite dal Canada
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/1267 ed estende il dazio compensativo definitivo applicabile a "tutte le altre società" alle importazioni di biodiesel spedite dal Canada, a prescindere dall’origine dichiarata. Sono elencate quattro società canadesi escluse dall’estensione: BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc., Rothsay Biodiesel e Verbio Diesel Canada Corporation, ciascuna con il proprio codice addizionale TARIC.
Misura del dazio per il Canada e trattamento delle miscele
Per le importazioni rientranti nell’estensione di cui all’articolo 2, il dazio da applicare è quello previsto per "tutte le altre società" nell’articolo 1, paragrafo 2, pari a 237 EUR per tonnellata netta. Il regolamento precisa che, per le miscele, il dazio si applica proporzionalmente al tenore totale in peso di biodiesel contenuto nella miscela.
Estensione ai biodiesel originari degli Stati Uniti in miscela fino al 20%
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/1267 e conferma che il dazio compensativo definitivo si estende alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel. Sono richiamati specifici codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92 ed ex 3826 00 90, con i corrispondenti codici TARIC. Anche in questo caso il dazio sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore di biodiesel.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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