Regolamento (UE) 2025/1883
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1883 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul dazio compensativo definitivo già istituito nel 2019 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. La Commissione chiarisce che la definizione del prodotto comprende anche taluni SAF e, per garantire un’applicazione tariffaria corretta, inserisce espressamente i relativi codici NC e TARIC nell’articolo 1 del regolamento iniziale. La rettifica non incide sulla sostanza delle misure già in vigore, ma ne rafforza la precisione applicativa.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 per includere espressamente i codici NC/TARIC relativi ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) nel dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari dell’Indonesia, classificati nei codici NC e TARIC elencati all’articolo 1 del regolamento rettificato. La rettifica ha portata chiarificatrice sulla classificazione tariffaria e non modifica la definizione sostanziale del prodotto né l’estensione materiale delle misure compensative già in vigore. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1883 della Commissione rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092, con cui era stato istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. La rettifica nasce dall’esigenza di chiarire il perimetro tariffario del prodotto in esame, in particolare con riferimento ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), senza modificare la definizione sostanziale della misura.
Contesto e finalità della rettifica
La Commissione richiama il fatto che il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile. Secondo il regolamento, tale definizione comprende anche i SAF, in particolare quelli nel processo HEFA, nonché l’HVO, poiché si tratta di idrocarburi paraffinici con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base.
La rettifica è giustificata dall’esigenza di garantire una corretta applicazione dei dazi compensativi, dato che le misure compensative operano sulla base della definizione del prodotto e non della sola classificazione tariffaria. Per ragioni di chiarezza, la Commissione inserisce quindi espressamente nell’articolo 1 del regolamento iniziale i corrispondenti codici NC e TARIC relativi ai SAF.
Modifica dell’articolo 1 del regolamento iniziale
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 è sostituito integralmente. Il nuovo testo conferma l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto originario dell’Indonesia e precisa i codici di classificazione doganale interessati.
Sono ricompresi, in particolare, i codici NC e TARIC indicati nel testo modificato, tra cui:
- ex 1516 20 98 e relative sottovoci TARIC;
- ex 1518 00 91, ex 1518 00 95 ed ex 1518 00 99;
- ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25, ex 2710 19 29;
- ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47;
- 2710 20 11 e 2710 20 16;
- ex 3824 99 92;
- 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.
La condizione territoriale resta invariata: le merci devono essere originarie dell’Indonesia.
Natura non sostanziale della modifica
Il regolamento afferma espressamente che la modifica non incide sulla definizione del prodotto delle misure in vigore. In altri termini, non si tratta di una estensione materiale della misura a nuovi prodotti, ma di una precisazione descrittiva e tariffaria volta a evitare incertezze interpretative e applicative, soprattutto in relazione ai SAF.
Base giuridica e procedimento
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare dell’articolo 15 e dell’articolo 24, paragrafo 1. La Commissione dichiara inoltre che le misure sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore ed effetti negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2092
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 è sostituito per precisare che il dazio compensativo definitivo si applica alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati nei codici NC e TARIC elencati nel nuovo testo. Tra i codici espressamente inclusi figurano, tra gli altri, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25, ex 2710 19 29, ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, purché originari dell’Indonesia.
Chiarimento sul perimetro del prodotto
La Commissione precisa che il prodotto in esame, come descritto nel regolamento provvisorio 2019/1344 e confermato nel regolamento iniziale 2019/2092, comprende anche i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) del tipo HEFA e l’HVO, in quanto esteri idrotrattati e acidi grassi con le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base degli altri prodotti ricompresi nella definizione.
Effetti della rettifica
La modifica è espressamente dichiarata priva di incidenza sulla definizione del prodotto delle misure in vigore. Essa ha finalità di chiarezza e di corretta applicazione dei dazi compensativi, senza alterare la portata sostanziale del regime antidumping/antisovvenzioni già istituito.
Base giuridica e conformità procedurale
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare degli articoli 15 e 24, paragrafo 1, e si dà atto che le misure sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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