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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1861

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1861 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, inserendo espressamente i codici NC/TARIC relativi ai carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) ottenuti con processo HEFA, al fine di garantire una corretta applicazione delle misure senza modificarne la sostanza. Conferma e precisa inoltre l'estensione del dazio alle importazioni spedite dal Canada e ai diversi regimi di miscela, indicando un dazio definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta per le "altre società". L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 per includere espressamente i codici NC/TARIC relativi ai SAF nei dazi antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d'America e per chiarire l'estensione di tali dazi a importazioni spedite dal Canada.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento di origine non fossile, comunemente noti come biodiesel, in forma pura o in miscela oltre il 20 % di tenore di biodiesel, originari degli Stati Uniti d'America e, per quanto riguarda una specifica estensione, alle importazioni spedite dal Canada indipendentemente dall'origine dichiarata. Il regolamento opera sul piano doganale e antidumping, con riferimento ai codici NC e TARIC elencati negli articoli 1, 2 e 3 del regolamento rettificato; restano escluse le società canadesi espressamente individuate all'articolo 2 con i rispettivi codici addizionali TARIC.

Rettifica del dazio antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1861 interviene come rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione precisa che la modifica ha finalità esclusivamente chiarificatrici e non incide sulla definizione sostanziale del prodotto oggetto delle misure antidumping.

Contesto e finalità della rettifica

Dai considerando emerge che il prodotto in esame è costituito da "esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile", comprendendo quindi anche i carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) ottenuti tramite processo HEFA e l'olio vegetale idrotrattato (HVO). Poiché tali prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, la Commissione ritiene necessario aggiornare il testo del regolamento iniziale includendo espressamente alcuni codici NC e i corrispondenti codici TARIC, così da assicurare la corretta applicazione del dazio.

Ambito oggettivo e codici doganali

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1266 e conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originarie degli Stati Uniti d'America, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di biodiesel. Il testo elenca numerosi codici NC e TARIC, tra cui quelli relativi a oli e preparazioni considerate nel perimetro del prodotto, nonché i codici specificamente aggiunti per i SAF: ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 con i corrispondenti codici TARIC.

Estensione alle importazioni spedite dal Canada

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento iniziale e prevede che il dazio antidumping applicabile alle "tutte le altre società" sia esteso alle importazioni di biodiesel spedite dal Canada, indipendentemente dalla loro origine dichiarata. Restano escluse quattro società canadesi espressamente indicate: BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc., Rothsay Biodiesel e Verbio Diesel Canada Corporation, ciascuna associata a un codice addizionale TARIC specifico.

Per tali importazioni, il dazio esteso è quello previsto per le "tutte le altre società" ed è pari a 172,2 EUR per tonnellata netta. Il regolamento precisa inoltre che, per le miscele, il dazio si applica in modo proporzionale al tenore totale, in peso, di biodiesel presente nella miscela.

Estensione alle miscele di origine statunitense con tenore pari o inferiore al 20 %

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1266 e conferma l'estensione del dazio antidumping definitivo alle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela con un tenore in peso pari o inferiore al 20 %. Anche in questo caso il regolamento elenca i relativi codici NC e TARIC e ribadisce la regola di applicazione proporzionale del dazio in funzione del contenuto di biodiesel nella miscela.

Entrata in vigore

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rettifica dell'ambito merceologico e dei codici doganali

L'articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/1266 per ribadire il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel di origine non fossile originarie degli Stati Uniti d'America, specificando una lista dettagliata di codici NC e TARIC. La rettifica inserisce espressamente anche i codici relativi ai SAF (ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC), senza modificare la definizione sostanziale del prodotto.

Estensione del dazio alle importazioni spedite dal Canada

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1266 e dispone l'estensione del dazio antidumping definitivo applicabile alle "tutte le altre società" alle importazioni spedite dal Canada, anche se dichiarate o meno originarie del Canada. Sono tuttavia escluse le importazioni prodotte da BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc., Rothsay Biodiesel e Verbio Diesel Canada Corporation, con i rispettivi codici addizionali TARIC B107, C114, B108 e C600.

Misura del dazio e regola sulle miscele canadesi

Per le importazioni canadesi oggetto di estensione, il dazio da applicare è quello previsto per le "tutte le altre società" all'articolo 1, paragrafo 2, pari a 172,2 EUR per tonnellata netta. Il dazio sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, di biodiesel contenuto nella miscela.

Estensione alle importazioni dagli Stati Uniti in miscela fino al 20 %

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1266 e conferma l'estensione del dazio antidumping definitivo alle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel, con la relativa elencazione dei codici NC/TARIC. Anche in questo caso, il dazio sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, di biodiesel.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeunione doganalecommercio internazionaleenergia

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