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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1868

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1868 della Commissione, del 12 settembre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 che aveva istituito un dazio compensativo definitivo sul biodiesel originario dell’Argentina. La Commissione precisa che la definizione del prodotto già copre anche taluni SAF e, per garantire corretta applicazione delle misure, inserisce espressamente i relativi codici NC e TARIC nell’elenco dei prodotti interessati. La rettifica ha natura chiarificatrice e non incide sulla sostanza delle misure in vigore.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835 per includere espressamente i codici NC/TARIC relativi ai SAF tra i prodotti soggetti a dazio compensativo definitivo sulle importazioni originarie dell’Argentina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari dell’Argentina. La rettifica precisa che il campo di applicazione comprende anche specifici codici NC ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 ed ex 2710 19 29 e i corrispondenti codici TARIC relativi ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), senza modificare la definizione sostanziale del prodotto già assoggettato a misura. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1868 interviene in via rettificativa sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/835, che aveva istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione precisa che il prodotto oggetto della misura comprende anche taluni carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), in particolare quelli riconducibili al processo HEFA e all’HVO, e inserisce esplicitamente i relativi codici NC/TARIC per assicurare una corretta applicazione delle misure.

Finalità della rettifica

Dai considerando emerge che la modifica è adottata per ragioni di chiarezza applicativa: le misure compensative restano determinate dalla definizione del prodotto, indipendentemente dalla classificazione tariffaria, ma la Commissione ritiene opportuno indicare espressamente i codici doganali relativi ai SAF. La rettifica viene qualificata come non incidente sulla definizione sostanziale del prodotto e, quindi, non altera il perimetro materiale delle misure già in vigore.

Ambito del prodotto e codici doganali interessati

La misura riguarda gli esteri monoalchilici di acidi grassi e/o i gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, originari dell’Argentina. L’articolo 1, paragrafo 1, come sostituito, elenca i codici NC e i corrispondenti codici TARIC interessati, tra cui:

  • ex 1516 20 98 (TARIC 1516 20 98 21, 29 e 33)
  • ex 1518 00 91 (TARIC 1518 00 91 21, 29 e 33)
  • ex 1518 00 95 (TARIC 1518 00 95 21)
  • ex 1518 00 99 (TARIC 1518 00 99 21, 29 e 33)
  • ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25, ex 2710 19 29
  • ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47
  • 2710 20 11 e 2710 20 16
  • ex 3824 99 92
  • 3826 00 10 ed ex 3826 00 90

Base giuridica e procedura

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare degli articoli 15 e 24, paragrafo 1. Nei considerando si richiama anche il parere del comitato competente istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, a conferma del passaggio procedurale seguito.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di una modifica immediatamente operativa per gli operatori che importano i prodotti interessati nell’Unione.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/835

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 1 del regolamento (UE) 2025/835, confermando l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, originari dell’Argentina. La rettifica amplia/precisa l’elenco dei codici doganali interessati includendo anche i codici NC ex 2710 19 11, ex 2710 19 15, ex 2710 19 21, ex 2710 19 25 e ex 2710 19 29 con i corrispondenti codici TARIC relativi ai SAF, oltre agli altri codici già previsti.

Chiarimento sul perimetro del prodotto e sui SAF

Nei considerando la Commissione afferma che il prodotto in esame comprende i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) che sono esteri idrotrattati e acidi grassi; i SAF nel processo HEFA e l’olio vegetale idrotrattato (HVO) sono indicati come idrocarburi paraffinici con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base. La modifica è adottata per chiarezza e per garantire la corretta applicazione dei dazi, senza incidere sulla definizione del prodotto delle misure in vigore.

Base giuridica e conformità procedurale

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1037, in particolare sugli articoli 15 e 24, paragrafo 1. La Commissione richiama inoltre il parere del comitato competente istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativipolitica commercialeclassificazione doganale

Testo integrale

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