Cassazione Penale, Sentenza n. 16174/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per tentata rapina aggravata e lesioni. Il ricorrente contestava: 1) la responsabilità penale per mancata e illogica motivazione, con particolare riferimento alla non credibilità della persona offesa e all'errata valutazione di elementi probatori (descrizione del vestiario, precedenti episodi, significato scherzoso del gesto); 2) l'erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e la mancata configurazione del tentativo poiché l'atto non sarebbe stato idoneo o diretto al conseguimento del fine illecito; 3) la riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all'art. 624 c.p. senza che vi fosse impossessamento; 4) la sussistenza della legittima difesa in relazione alle lesioni (art. 582 e 585 c.p.); 5) la mancata concessione di attenuanti generiche e specifiche (art. 62 bis c.p., art. 628 comma 2 c.p. in riferimento alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, art. 62 n.4 c.p. per il modesto valore del bene).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, reiterazione e genericità delle doglianze. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza delle decisioni di primo e secondo grado) che limita l'accesso in Cassazione alle questioni di diritto e alle viziature specificamente previste dall'art. 606 c.p.p., e ha escluso la possibilità di riesaminare il merito o proporre ricostruzioni alternative dei fatti già valutate. La Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione della credibilità della persona offesa operata dai giudici di merito e ha escluso la riqualificazione del fatto proposta dalla difesa (furto, legittima difesa). Ha inoltre confermato la corretta negazione delle attenuanti invocate, ritenendo ostativa l'entità del danno morale subito dal titolare del negozio e la personalità negativa del condannato con precedenti. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, c.p.p.
Individua i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i motivi proposti erano generici, tendenti al merito e non rientravano nelle ipotesi ammesse, con conseguente inammissibilità
art. 56 c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inesistenza del tentativo; la Corte ha ritenuto che la questione di qualificazione fattuale sia preclusa in Cassazione essendo questione di fatto già decisa nei gradi di merito
art. 624 c.p.
Norma sulla rapina/furto contestata nella qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto insussistenti i profili che escludevano l'impossessamento e ha considerato la riqualificazione come deduzione di merito non ammissibile
art. 582 e 585 c.p.
Richiamate in relazione alle lesioni e alla presunta legittima difesa; la Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive sulla legittima difesa e imputato il relativo esame ai giudici di merito
art. 62 bis c.p.
Attenuante della provocazione o altre attenuanti generiche invocate dal ricorrente; la Corte ha confermato il diniego motivandolo con l'assenza di elementi positivi e la negativa personalità del condannato
art. 628, comma 2, c.p.
Invocata alla luce della sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale per una riduzione di pena per modesta entità del fatto; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile o comunque infondata nel merito valutativo operato dai giudici
art. 62, n. 4, c.p.
Attenuante per modesta entità del danno patrimoniale; la Corte ha escluso la sua applicazione valutando rilevanti le conseguenze dannose e il danno morale subito dal titolare del negozio
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, c.p.p.
Richiamati in tema di limiti alla sindacabilità in cassazione e di preclusione di questioni non sollevate nel gravame; la Corte ha applicato il combinato disposto per escludere la deduzione di nuove ricostruzioni fattuali
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità; in applicazione la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
Richiamata dalla difesa per sostenere l'applicabilità di attenuanti per modesta entità del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche alla luce della valutazione complessiva, la riduzione non fosse giustificata nel caso concreto
Massime di principio
- Se la decisione di primo grado e quella di appello convergono sui medesimi punti (cd. "doppia conforme"), la Corte di Cassazione limita il proprio esame alle questioni di diritto e non può rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito
- I motivi di cassazione devono essere formulati in modo specifico e rientrare nelle ipotesi tassative dell'art. 606 c.p.p.; deduzioni generiche, ripetitive o che propongono alternative di fatto sono inammissibili
- La contestazione della motivazione è ammissibile in Cassazione solo se denunciata come mancanza della motivazione, contraddizione o manifesta illogicità; semplici critiche di merito sull'apprezzamento della prova non sono sufficienti
- Questioni di qualificazione giuridica del fatto che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto (es. esclusione del tentativo o mancato impossessamento) sono precluse se non sollevate e trattate nei gradi di merito
- Le richieste di attenuanti o di lieve entità del fatto devono essere prospettate tempestivamente nei gradi di merito; la valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio spetta al giudice di merito e difficilmente può essere censurata in Cassazione salvo manifeste contraddizioni o illogicità
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