Sentenza del 29/03/2019 n. 8814 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva ritenuto nullo l'avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario privo di una delega nominativa del direttore provinciale. Il motivo riguardava l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in particolare, se la delega per la sottoscrizione dell'avviso dovesse necessariamente indicare il nome del funzionario delegato e la durata della delega.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la delega prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 è una delega di firma, non una delega di funzioni. Pertanto, non è necessario indicare nominativamente il delegato né stabilire la durata della delega: è sufficiente anche un ordine di servizio che individui i funzionari autorizzati tramite la qualifica rivestita, purché l'Amministrazione dimostri, se contestata, l'esistenza della delega e la corrispondenza tra il firmatario e la qualifica indicata.
Norme richiamate
Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti ... sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato e prevede la nullità dell'avviso privo di sottoscrizione, ma non impone che la delega di firma indichi il nominativo del delegato o la sua durata.
Artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies, legge n. 241 del 1990
Sono stati richiamati dall'Amministrazione in relazione alla validità e agli eventuali vizi dell'atto amministrativo, ma la decisione si fonda principalmente sulla qualificazione della delega come delega di firma ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disposizione riguarda la delega di funzioni, che è diversa dalla delega di firma e richiede un atto scritto e motivato, per un periodo determinato. Tali requisiti più rigorosi non si applicano automaticamente alla delega di firma.
Art. 4-bis, d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015
La norma, richiamata quale elemento dell'orientamento precedente, disciplina specifiche ipotesi di delega nominativa di funzioni e non è stata ritenuta applicabile alla delega di firma oggetto della controversia.
Art. 327 c.p.c.
È stato richiamato esclusivamente per la verifica della tempestività del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La delega per la sola sottoscrizione di un avviso di accertamento è una delega di firma: il potere e la responsabilità dell'atto restano in capo al dirigente delegante.
- La delega di firma non deve necessariamente contenere il nome del funzionario né una scadenza; può risultare da un ordine di servizio che individui i soggetti abilitati mediante la qualifica ricoperta.
- In caso di contestazione della firma, l'Amministrazione deve comunque provare l'esistenza della delega e che il sottoscrittore possedeva la qualifica prevista. Il semplice possesso della qualifica, da solo, non è sufficiente.
- La mancanza di una delega valida o l'impossibilità di dimostrarne l'esistenza può comportare la nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
- Non bisogna confondere la delega di firma con la delega di funzioni: solo quest'ultima trasferisce l'esercizio della competenza amministrativa e richiede normalmente requisiti più rigorosi, come l'individuazione del delegato, la motivazione e la durata.
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