Cassazione Penale, Sentenza n. 40072/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unicredit aveva impugnato il decreto che rigettava la sua opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 159/2011 volta ad ottenere la declaratoria di buona fede relativamente a finanziamenti e scoperti concessi alla Nuova Stel. Pel. s.r.l., i cui crediti erano stati oggetto di confisca nei confronti di Stellitano Cosma Damiano. Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che la banca avrebbe dovuto acquisire informazioni ulteriori, alla luce del stretto legame noto tra la societa' e Stellitano (anche per la precedente notifica di sequestro), e quindi aveva escluso la buona fede della banca pur riconoscendo che il credito non era strumentale all'attività illecita. Unicredit ha dedotto errori di diritto e di motivazione: il Tribunale avrebbe erroneamente basato l'esclusione della buona fede sulla pericolosità sociale del prevenuto e su elementi di conoscibilita' pubblica, senza valutare l'operazione complessiva e l'adempimento da parte della banca degli obblighi di adeguata verifica e antiriciclaggio; inoltre il Tribunale non avrebbe valorizzato gli elementi positivi (cliente operativo presso altri istituti, posizione regolare in Centrale dei Rischi, bilancio e fatturato in crescita).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha svolto l'indagine necessaria sul nesso di causalita' tra l'eventuale inosservanza degli obblighi di diligenza da parte della banca e la mancata conoscenza di un'eventuale strumentalita' del credito rispetto all'attivita' illecita. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella fase logica di valutazione, il tribunale deve prima accertare la strumentalita' del credito e solo successivamente valutare gli elementi di buona fede addotti dal creditore; inoltre ha affermato che la semplice incompletezza dell'istruttoria non e' sufficiente a escludere la buona fede se non viene dimostrato che la negligenza ha impedito la verifica del nesso di strumentalita'.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma e' invocata in relazione all'opposizione allo stato passivo dei creditori: la Corte richiama che va valutata la declaratoria di buona fede del creditore rispetto ai crediti oggetto di misure di prevenzione
art. 52, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato come parametro utile per valutare gli elementi dimostrativi della buona fede del creditore; i criteri ivi indicati devono essere considerati nella valutazione complessiva
Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022 (Vieni, Rv. 283108)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il tribunale deve verificare in primo luogo il nesso di strumentalita' del credito e solo dopo gli elementi di buona fede del creditore
Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021 (Siena NPL 2018 s.r.l., Rv. 281821)
Richiama il principio che, in caso di successione nel rapporto, l'accertamento della buona fede richiede anche l'indagine sul nesso di causalita' tra mancato rispetto della diligenza e ignoranza della strumentalita'
Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020 (MPS Capital Services, Rv. 279024)
Conferma che la sola incompletezza dell'istruttoria non esclude la buona fede se non e' dimostrato che tale negligenza ha impedito di verificare la strumentalita' del credito
Massime di principio
- Nel giudizio su ammissione allo stato passivo in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale deve prima accertare il nesso di strumentalita' del credito rispetto all'attivita' illecita e solo dopo valutare gli elementi di buona fede addotti dal creditore.
- L'accertamento della buona fede non puo' limitarsi a valutare solo la regolarita' formale dell'istruttoria bancaria: se vi e' negligenza occorre dimostrare che questa abbia effettivamente impedito la conoscenza della strumentalita' del credito.
- La pericolosita' sociale del debitore o l'esistenza di notizie pubbliche su indagini non determinano di per se' l'automatica esclusione della buona fede del creditore, ma impongono alla banca di compiere indagini supplementari ragionevoli quando emergono segnali di rischio.
- Elementi probatori di regolarita' (cliente operativo presso altri istituti, posizione regolare in Centrale dei Rischi, bilanci positivi) sono rilevanti e devono essere valutati nel complesso, ma non escludono automaticamente l'obbligo di indagine ulteriore in presenza di 'red flags'.
- La banca non e' tenuta a svolgere indagini di polizia giudiziaria, ma deve porre in essere verifiche proporzionate e documentabili quando circostanze note (es. notifiche di sequestri, rapporti stretti con soggetti indiziati) rendono plausibile un nesso di strumentalita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →