Cassazione Civile, Ordinanza n. 29162/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione di un terreno di circa 11.832 mq, con annesso fabbricato rurale, ubicato nel territorio del Comune di Palma Campania e destinato alla delocalizzazione di un plesso scolastico. I proprietari avevano ottenuto in precedenza una pronuncia sulla sola indennità di occupazione legittima; successivamente hanno promosso giudizio per la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, chiedendo di assumere come valore venale del fondo quello accertato in un precedente giudizio di appello (euro 2.890.179,00), al netto della quota riferibile a un comproprietario che aveva aderito alla cessione volontaria. Il Comune ha eccepito la prescrizione della pretesa e ha contestato sia l’entità dell’indennità sia la possibilità di utilizzare il precedente accertamento tecnico e ha chiesto una nuova consulenza tecnica. La Corte d’appello ha accolto la domanda e ha condannato il Comune al deposito dell’indennità, ma il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione, perché la Corte avrebbe condannato al pagamento dell’intero importo di euro 2.890.179,00 anziché della somma richiesta in giudizio, già depurata della quota del comproprietario cedente; 2) violazione dell’art. 2943 c.c., perché la raccomandata del 4.2.2015 non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione, essendo riferita a un preteso risarcimento danni da occupazione appropriativa e non all’indennità di esproprio; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il terreno non poteva essere valutato come edificabile, dovendo invece contare i vincoli urbanistici e la destinazione pubblicistica; 4) omesso esame e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 32 d.P.R. 327/2001, censurando il diniego di nuova consulenza tecnica e sostenendo che la precedente CTU fosse viziata e comunque contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo, rilevando un vizio di ultrapetizione: a fronte di una domanda limitata a euro 2.477.296,29, la Corte d’appello aveva disposto il deposito dell’importo di euro 2.890.179,00, con la sola detrazione di quanto eventualmente già versato, così superando il petitum effettivo, anche perché il pagamento già effettuato agli eredi del comproprietario cedente era stato considerato in misura inferiore a quella corrispondente alla quota calcolata sul valore riconosciuto in sentenza. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati respinti. In particolare, la Corte ha ritenuto che la valutazione dell’idoneità della raccomandata a interrompere la prescrizione fosse apprezzamento di fatto del giudice di merito; che il motivo sul valore edificatorio del terreno non colpisse la ratio decidendi fondata sul giudicato formatosi sulla qualificazione del fondo; e che la mancata ammissione di una nuova CTU rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la condanna che eccede il petitum integra ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o di anomalia motivazionale, non per rivalutare il merito.
art. 2943 c.c.
l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, se non tipizzato dalla legge, è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve essere esistente e non apparente; nella specie la Corte ha ritenuto la motivazione congrua ed esaustiva.
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere i criteri di determinazione dell'indennità espropriativa in relazione alle caratteristiche legali del bene alla data del decreto.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare il mancato rilievo delle risultanze istruttorie e il diniego di nuova CTU.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve rispettare specificità e autosufficienza, indicando puntualmente gli atti richiamati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non dovuto l'ulteriore contributo unificato in presenza di accoglimento, sia pure parziale, del ricorso.
Massime di principio
- Vi è ultrapetizione quando il giudice liquida o condanna per una somma superiore a quella effettivamente domandata, anche se la domanda è stata descritta mediante un importo già depurato da poste escluse.
- La valutazione dell'idoneità di una missiva a interrompere la prescrizione, fuori dai casi di interruzione tipizzata, appartiene al merito ed è censurabile in cassazione solo per errori di diritto o motivazione inesistente/apparente.
- Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o di questioni non affrontate dalla sentenza non è sufficiente.
- Il giudicato formatosi su un antecedente logico-giuridico relativo alla qualificazione del bene preclude la sua diversa qualificazione in successivi giudizi connessi, quando tale qualificazione costituisca il presupposto della nuova domanda.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a disporre una nuova CTU se ritiene già sufficientemente chiarito il quadro probatorio.
- Chi deduce in cassazione vizi della CTU o dell'apprezzamento del giudice deve indicare in modo specifico e autosufficiente i passaggi contestati e la loro decisività; non basta affermare in via generica che una diversa consulenza avrebbe potuto condurre a esiti differenti.
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