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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16328/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Ashraf ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio del diritto di difesa per il mancato esame della testimone Ziri Alketa, la cui audizione era condizione del giudizio abbreviato richiesto; la difesa sostiene che la citazione alla teste non era stata notificata correttamente ma che la stessa era disponibile a essere escussa tramite rogatoria internazionale o videoconferenza ed era stata eletta domicilio presso il difensore, istanze ritenute però non perfezionate dai giudici; (2) violazione delle norme sulla assunzione delle dichiarazioni e sull'assistenza del difensore, contestando l'utilizzo delle cosiddette "dichiarazioni spontanee" rese da Nicola Lacirignola ai Carabinieri senza difensore e senza adeguata motivazione della loro spontaneità; (3) vizio di motivazione per presunte contraddizioni, frammentarietà e parziali reticenze nelle dichiarazioni della testimone Ziri e per la mancata valorizzazione di elementi che, a giudizio del ricorrente, avrebbero smentito il suo racconto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) il GUP e la Corte d'Appello hanno legittimamente escluso l'audizione della teste tramite rogatoria o videoconferenza perché la notifica della citazione non risultava perfezionata e l'istanza originaria non aveva chiesto formalmente tali strumenti; l'onere della notifica spettava all'imputato che aveva condizionato il rito abbreviato all'assunzione di quella prova; (b) le dichiarazioni del Lacirignola sono state valutate in correlazione con le intercettazioni che ne dimostravano la volontarietà e autonomia, sicché non è stato provato il vizio di utilizzabilità; (c) la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla credibilità della teste Ziri, valutando riscontri esterni e le incongruenze alla luce del tempo trascorso, senza vizio logico o giuridico manifesto. Perciò la Corte ha confermato la decisione di merito (parziale riforma del primo giudice solo sul trattamento sanzionatorio), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133-ter cod. proc. pen.

    richiamato nell'ambito dei motivi di impugnazione relativi al diritto di difesa e alla scelta del rito abbreviato condizionato; la Corte valuta la corretta applicazione del principio procedurale connesso all'ammissione e all'assunzione delle prove nel rito abbreviato

  • art. 169 cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata in relazione alle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa nell'assunzione delle prove; la Cassazione ritiene regolare il comportamento dei giudici di merito rispetto a tali garanzie

  • art. 603 cod. proc. pen.

    disciplinante la decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto conforme a tale articolo il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria con esame della teste tramite rogatoria

  • artt. 60 e ss. cod. proc. pen.

    riguardano modalità di assunzione delle dichiarazioni e assistenza al difensore; la Cassazione ha valutato che non sia stata dimostrata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate né la loro decisività tale da invertire il giudizio

  • artt. 350 e ss. cod. proc. pen.

    disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alle forze dell'ordine; la Corte territoriale ha motivato l'utilizzo delle cosiddette 'spontanee' e la Cassazione non ha ravvisato vizio

  • art. 727 e ss. cod. proc. pen.

    norme sulla rogatoria internazionale: la Corte ha osservato che l'audizione della teste davanti all'autorità italiana avrebbe dovuto seguire tali forme e la convenzione Italia-Albania, adempimenti non richiesti tempestivamente dalla difesa

  • art. 729-quater cod. proc. pen.

    riguarda le forme di audizione a distanza (videoconferenza); la Corte ha ritenuto che non fosse stata chiesta né documentata l'adozione di tale strumento prima dell'ammissione del rito

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle esigenze di speditezza ed economia processuale che possono giustificare la non utilizzazione di forme di acquisizione della prova che allungherebbero i tempi; la Corte ha ritenuto compatibile il rigetto della rogatoria con tali esigenze

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per la condanna del ricorrente e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se il rito abbreviato è subordinato all'assunzione di una prova testimoniale, l'onere di perfezionare la citazione del teste gravita sulla parte che condiziona il rito e la mancata notifica efficace può legittimamente comportare la perdita della prova se non si richiedono e documentano tempestivamente forme alternative (rogatoria, videoconferenza).
  • La richiesta di rogatoria internazionale o di audizione via videoconferenza deve essere formulata e documentata per tempo; il giudice può ritenere incompatibile l'uso di tali strumenti con le esigenze di speditezza ed economia processuale quando non prospettati tempestivamente.
  • Le doglianze sulla valutazione della credibilità dei testimoni e sulla diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale.
  • Per contestare l'utilizzabilità o la spontaneità di dichiarazioni rese a pubblici ufficiali occorre indicare concretamente la loro decisività per il giudizio e, se si vuol far valere travisamento della prova, allegare gli elementi probatori (es. trascrizioni/intercettazioni) necessari a dimostrare l'errore.
  • Quando si allegano inesattezze o contraddizioni nelle dichiarazioni di un testimone, il rimedio da ricercare è nel merito (istanza di rinnovazione istruttoria o impugnazione di fatto), ma la Cassazione richiede che venga dimostrata una manifesta illogicità o un vizio sostanziale della motivazione per accogliere il ricorso.

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