Cassazione Penale, Sentenza n. 16328/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Ashraf ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio del diritto di difesa per il mancato esame della testimone Ziri Alketa, la cui audizione era condizione del giudizio abbreviato richiesto; la difesa sostiene che la citazione alla teste non era stata notificata correttamente ma che la stessa era disponibile a essere escussa tramite rogatoria internazionale o videoconferenza ed era stata eletta domicilio presso il difensore, istanze ritenute però non perfezionate dai giudici; (2) violazione delle norme sulla assunzione delle dichiarazioni e sull'assistenza del difensore, contestando l'utilizzo delle cosiddette "dichiarazioni spontanee" rese da Nicola Lacirignola ai Carabinieri senza difensore e senza adeguata motivazione della loro spontaneità; (3) vizio di motivazione per presunte contraddizioni, frammentarietà e parziali reticenze nelle dichiarazioni della testimone Ziri e per la mancata valorizzazione di elementi che, a giudizio del ricorrente, avrebbero smentito il suo racconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) il GUP e la Corte d'Appello hanno legittimamente escluso l'audizione della teste tramite rogatoria o videoconferenza perché la notifica della citazione non risultava perfezionata e l'istanza originaria non aveva chiesto formalmente tali strumenti; l'onere della notifica spettava all'imputato che aveva condizionato il rito abbreviato all'assunzione di quella prova; (b) le dichiarazioni del Lacirignola sono state valutate in correlazione con le intercettazioni che ne dimostravano la volontarietà e autonomia, sicché non è stato provato il vizio di utilizzabilità; (c) la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla credibilità della teste Ziri, valutando riscontri esterni e le incongruenze alla luce del tempo trascorso, senza vizio logico o giuridico manifesto. Perciò la Corte ha confermato la decisione di merito (parziale riforma del primo giudice solo sul trattamento sanzionatorio), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133-ter cod. proc. pen.
richiamato nell'ambito dei motivi di impugnazione relativi al diritto di difesa e alla scelta del rito abbreviato condizionato; la Corte valuta la corretta applicazione del principio procedurale connesso all'ammissione e all'assunzione delle prove nel rito abbreviato
art. 169 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata in relazione alle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa nell'assunzione delle prove; la Cassazione ritiene regolare il comportamento dei giudici di merito rispetto a tali garanzie
art. 603 cod. proc. pen.
disciplinante la decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto conforme a tale articolo il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria con esame della teste tramite rogatoria
artt. 60 e ss. cod. proc. pen.
riguardano modalità di assunzione delle dichiarazioni e assistenza al difensore; la Cassazione ha valutato che non sia stata dimostrata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate né la loro decisività tale da invertire il giudizio
artt. 350 e ss. cod. proc. pen.
disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alle forze dell'ordine; la Corte territoriale ha motivato l'utilizzo delle cosiddette 'spontanee' e la Cassazione non ha ravvisato vizio
art. 727 e ss. cod. proc. pen.
norme sulla rogatoria internazionale: la Corte ha osservato che l'audizione della teste davanti all'autorità italiana avrebbe dovuto seguire tali forme e la convenzione Italia-Albania, adempimenti non richiesti tempestivamente dalla difesa
art. 729-quater cod. proc. pen.
riguarda le forme di audizione a distanza (videoconferenza); la Corte ha ritenuto che non fosse stata chiesta né documentata l'adozione di tale strumento prima dell'ammissione del rito
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alle esigenze di speditezza ed economia processuale che possono giustificare la non utilizzazione di forme di acquisizione della prova che allungherebbero i tempi; la Corte ha ritenuto compatibile il rigetto della rogatoria con tali esigenze
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per la condanna del ricorrente e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il rito abbreviato è subordinato all'assunzione di una prova testimoniale, l'onere di perfezionare la citazione del teste gravita sulla parte che condiziona il rito e la mancata notifica efficace può legittimamente comportare la perdita della prova se non si richiedono e documentano tempestivamente forme alternative (rogatoria, videoconferenza).
- La richiesta di rogatoria internazionale o di audizione via videoconferenza deve essere formulata e documentata per tempo; il giudice può ritenere incompatibile l'uso di tali strumenti con le esigenze di speditezza ed economia processuale quando non prospettati tempestivamente.
- Le doglianze sulla valutazione della credibilità dei testimoni e sulla diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili in Cassazione se si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale.
- Per contestare l'utilizzabilità o la spontaneità di dichiarazioni rese a pubblici ufficiali occorre indicare concretamente la loro decisività per il giudizio e, se si vuol far valere travisamento della prova, allegare gli elementi probatori (es. trascrizioni/intercettazioni) necessari a dimostrare l'errore.
- Quando si allegano inesattezze o contraddizioni nelle dichiarazioni di un testimone, il rimedio da ricercare è nel merito (istanza di rinnovazione istruttoria o impugnazione di fatto), ma la Cassazione richiede che venga dimostrata una manifesta illogicità o un vizio sostanziale della motivazione per accogliere il ricorso.
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