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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15088/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase e la richiesta di revoca o sostituzione della misura con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Sostiene violazione degli artt. 303, comma 4, e 304, comma 6, c.p.p.: poiché le fattispecie ex art. 74 DPR 309/1990 (comma 1, ruolo apicale, e comma 2, mera partecipazione) sono autonome, non si sarebbe formata una 'doppia conforme' sulla responsabilità che giustifichi l'applicazione del termine massimo di durata della custodia; pertanto va calcolato il termine di fase relativo al giudizio d'appello, comprensivo anche del periodo di custodia subito durante la pendenza del giudizio di legittimità. Inoltre censura la motivazione del rigetto della sostituzione della misura come mancante o illogica, non avendo i giudici valorizzato l'annullamento parziale (sulla qualificazione apicale) né l'assoluzione per taluni reati e il tempo decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabile, nella peculiare fattispecie, il termine di durata massima della custodia cautelare (art. 303, comma 4, con riferimento anche all'art. 303, comma 1, lett. d) e art. 304, comma 6, c.p.p.), perché la sentenza di merito aveva formato un giudicato irrevocabile sul nucleo centrale relativo alla partecipazione al sodalizio (la 'doppia conforme'), mentre l'annullamento in sede di legittimità ha riguardato soltanto la qualificazione del ruolo apicale. Perciò i periodi di custodia già sofferti in Cassazione vanno considerati ai fini del computo solo nei limiti previsti per il termine di durata massima. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito che ha confermato la persistenza del pericolo di reiterazione (anche alla luce della posizione attiva del ricorrente nel sodalizio, del collegamento con la 'cosca Bellocco' e di una condanna definitiva per estorsione con aggravante mafiosa) e la non idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini di durata della custodia cautelare: termini separati per ciascuna fase; lett. d) stabilisce regole particolari per la fase di cassazione in caso di doppia condanna; comma 4 fissa il termine massimo complessivo della custodia cautelare applicabile quando è formatosi un doppio giudicato conforme.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Contiene le norme sulle sospensioni e sul computo dei termini di custodia; comma 6 disciplina il calcolo dei termini massimi in caso di regressione a seguito di annullamento con rinvio.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede più fattispecie autonome relative all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il comma 1 punisce la partecipazione qualificata (promotore, dirigente, organizzatore, ecc.) in modo più grave rispetto al comma 2, che sanziona il mero partecipare; tale autonomia ha rilievo nel bilanciamento e nel trattamento sanzionatorio ma, ai fini della formazione progressiva del giudicato, la conferma della partecipazione può rendere irrilevante l'annullamento limitato alla qualificazione del ruolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola il regime presuntivo per i reati associativi; comma 3 stabilisce un regime presuntivo in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi, che può essere superato solo con adeguata motivazione e valutazione concreta.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le ipotesi di misura cautelare; lett. c) richiede che il pericolo di commettere altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; la giurisprudenza precisa che si tratta di una prognosi ragionata sulla continuità del periculum libertatis.

  • art. 416 e 416-bis cod. pen.

    Norme sulle associazioni criminali (generiche e mafiose); richiamate per confronto giurisprudenziale in tema di autonomia delle fattispecie associative e applicazione del regime presuntivo e dei limiti di custodia.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata (nell'ermeneutica) su annullamento parziale della Suprema Corte che individua punti della sentenza non più suscettibili di riesame; utile per definire il perimetro del giudicato parziale.

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Riferimento alla determinazione del massimo edittale per stabilire il termine di durata massima della custodia: per le fattispecie rilevate è indicata la pena edittale massima che porta al termine massimo di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha modificato l'art. 274, lett. c), c.p.p., richiedendo che il pericolo di commissione di altri delitti sia attuale, elemento ora esplicitamente considerato dalla giurisprudenza nella valutazione della misura cautelare.

  • Corte costituzionale, sent. n. 299 del 2005

    Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 303, comma 2, c.p.p. che impediva il computo dei periodi di custodia sofferti in fasi o gradi diversi; la pronuncia ha influenzato la giurisprudenza sul computo dei termini in caso di regressione e annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Se, dopo un annullamento con rinvio, sussiste un 'doppio conforme' di condanna quanto al nucleo centrale della partecipazione (ossia la partecipazione al sodalizio è divenuta irrevocabile), si applicano i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303, comma 4 e art. 304, comma 6) e non il termine di fase.
  • Un annullamento limitato alla qualificazione del ruolo (es. ruolo apicale) non necessariamente esclude che si sia formato giudicato irrevocabile sulla partecipazione: in tali casi il criterio della formazione progressiva del giudicato può giustificare l'applicazione del termine massimo complessivo.
  • Il computo dei periodi di custodia sofferti in Cassazione può essere rilevante ai fini dei termini di fase quando non si è in presenza di una doppia conforme; ma se il giudicato parziale ha già accertato la responsabilità sul punto fondamentale, opera il limite assoluto di durata della custodia.
  • Le deduzioni sulla mancata valutazione o sulla insufficiente motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se traducono violazione di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione; non è possibile chiedere alla Corte di rivedere valutazioni di fatto o una diversa ponderazione delle fonti probatorie.
  • In materia di misure cautelari per reati associativi (art. 74 DPR 309/1990 e artt. 416, 416-bis c.p.), il regime presuntivo di pericolosità può continuare a operare anche dopo tempo rilevante e/o parziali annullamenti, specie se sussistono elementi concreti (ruolo attivo, collegamenti mafiosi, condanne definitive rilevanti) che giustificano una prognosi di pericolo di reiterazione; gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono essere ritenuti insufficienti per profili di elevata pericolosità.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare bisogna proporre una valutazione concreta e circostanziata che dimostri il superamento del regime presuntivo e l'assenza di un pericolo di commissione di ulteriori reati attuale, fondata su elementi personali e situazionali verificabili.

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