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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 448 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava il mancato riscontro dell’AIFA a una richiesta di accesso ai dati personali. L’Autorità ha accertato che il riscontro è arrivato oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR, senza che l’interessato fosse stato informato tempestivamente dei motivi del ritardo o dell’eventuale impossibilità di adempiere. Pur riconoscendo la violazione, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore, in considerazione del carattere isolato dell’episodio, della cooperazione dell’ente, dell’assenza di precedenti e dell’adozione di misure organizzative interne, ritenendo sufficiente un ammonimento senza ulteriori misure correttive o sanzioni pecuniarie.

AIFA: ammonimento per tardivo riscontro a un'istanza di accesso ex artt. 15 e 12 GDPR

AIFA: tardivo riscontro a istanza di accesso e ammonimento del Garante

Il provvedimento riguarda l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l’omesso/tardivo riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali presentata da un interessato ai sensi degli artt. 15 e 12 GDPR. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR e si è concluso con l’accertamento della violazione, ma con la scelta di un ammonimento, senza sanzione pecuniaria.

Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria

L’interessato ha lamentato di aver esercitato i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR nei confronti dell’AIFA senza ricevere riscontro. A seguito dell’invito ad aderire dell’Autorità, l’AIFA ha poi riscontrato l’istanza, precisando che il trattamento riguardava dati anagrafici e di contatto relativi alla gestione di numerose istanze di accesso documentale, civico e generalizzato presentate dallo stesso interessato, incluse attività di protocollazione, e che tali dati non erano stati comunicati a terzi né erano oggetto di decisioni automatizzate.

Nel corso della difesa, l’AIFA ha attribuito il ritardo ad avvicendamenti apicali e a criticità organizzative interne verificatesi nel periodo di ricezione dell’istanza. Ha inoltre evidenziato la presenza di una procedura operativa standard interna (POS n. 215) e di un disciplinare per la gestione delle richieste degli interessati, nonché la collaborazione prestata all’Autorità nel corso dell’istruttoria.

Violazione accertata dal Garante

Il Garante ha richiamato l’art. 12, par. 3, GDPR, che impone al titolare di fornire riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, prorogabile di due mesi solo in caso di necessità e previa informazione all’interessato. Ha inoltre richiamato l’art. 12, par. 4, GDPR, che impone, in caso di mancato riscontro, di informare l’interessato entro un mese dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo e ricorso.

Nel caso concreto, l’AIFA non ha risposto nei termini e non ha nemmeno informato tempestivamente l’interessato circa il ritardo o l’impossibilità di adempiere. Il riscontro è stato fornito solo successivamente, dopo l’intervento del Garante. Per tale ragione è stata dichiarata la violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR e, in motivazione, l’illiceità del trattamento effettuato dall’AIFA ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Valutazione della gravità e applicazione dell’art. 83 GDPR

L’Autorità ha considerato varie circostanze attenuanti: la vicenda ha coinvolto un solo interessato; si è trattato di un ritardo non doloso ma colposo; non risultano precedenti violazioni a carico dell’ente; l’AIFA ha mostrato buona cooperazione; sono state adottate misure organizzative interne per la gestione delle richieste privacy. Il Garante ha quindi qualificato il caso come “violazione minore”, richiamando l’art. 83, par. 2, GDPR, il considerando 148 e le Linee guida WP 253 in tema di sanzioni amministrative pecuniarie.

Provvedimenti finali

Ritenuto che la condotta avesse esaurito i suoi effetti, perché l’istanza era stata poi riscontrata in modo completo, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dal Regolamento del Garante n. 1/2019.

Impugnazioni

Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato nei confronti dell’AIFA, per il mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR. L’interessato lamentava di non aver ricevuto alcuna risposta alla richiesta di accesso ai dati personali.

Istruttoria e riscontro successivo

A seguito dell’invito ad aderire del Garante, l’AIFA ha poi fornito riscontro all’interessato, spiegando che i dati trattati riguardavano dati anagrafici e di contatto connessi alla gestione delle istanze di accesso presentate dall’interessato e che non vi erano comunicazioni a terzi né processi decisionali automatizzati. L’ente ha successivamente difeso il ritardo richiamando avvicendamenti organizzativi, la molteplicità delle istanze dell’interessato e l’adozione di una procedura operativa standard interna per la gestione delle richieste privacy.

Violazione accertata

Il Garante ha rilevato la violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, GDPR, poiché l’AIFA non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso entro un mese né ha informato tempestivamente l’interessato dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo e ricorso. Il riscontro è intervenuto solo dopo l’intervento dell’Autorità.

Valutazione della gravità

Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto la violazione di minore entità ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, valorizzando: il coinvolgimento di un solo interessato, l’assenza di pregiudizio allegato, la natura colposa della condotta, la collaborazione del titolare, l’assenza di precedenti e l’adozione di misure organizzative per gestire le richieste degli interessati.

Esito e misure adottate

L’Autorità ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza disporre ulteriori misure correttive, poiché la condotta aveva esaurito i propri effetti con il riscontro ormai fornito all’interessato. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionesanzioni gdpr

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