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Provvedimento

Deliberazione n. 445 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato l’8 giugno 2026 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale, tramite la piattaforma, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento imponeva a Telegram di impedire immediatamente la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC di un provvedimento urgente per impedire la diffusione su Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha ratificato la determinazione urgente n. 300 adottata l’8 giugno 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda il rischio di diffusione non consensuale, tramite una piattaforma digitale, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Fondamento normativo e procedimento

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la persona interessata ha presentato una segnalazione chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Telegram.

Provvedimento urgente adottato dal dirigente

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente ha adottato la determinazione n. 300 dell’8 giugno 2026, trasmessa a Telegram con nota della stessa data.

Misure imposte a Telegram

Il provvedimento urgente ha imposto a Telegram FZ-LLC le seguenti misure:

  • adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
  • conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse stato acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • conservazione del materiale esclusivamente per fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • applicazione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per tutelare l’identità degli interessati.

Ratifica da parte del Garante

Dopo avere esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento dell’11 giugno 2026 conferma quindi l’efficacia delle misure urgenti già impartite a Telegram per prevenire la diffusione del materiale segnalato e disciplinarne la conservazione probatoria.

Sanzioni pecuniarie

Nel testo del provvedimento non è indicata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria né sono riportati criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulla piattaforma Telegram.

Intervento urgente nei confronti di Telegram

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Telegram è stata obbligata a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, applicando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del provvedimento

Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, la determinazione urgente n. 300 dell’8 giugno 2026.

Come è indicizzato

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