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Provvedimento

Deliberazione n. 447 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 10 giugno 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione non consensuale su TikTok di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. TikTok Technology Limited è stata ingiunta di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica nei confronti di TikTok Technology Limited delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su TikTok

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nei confronti di TikTok Technology Limited, il provvedimento urgente adottato il 10 giugno 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. L’intervento è stato attivato a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile rischio di diffusione, tramite la piattaforma TikTok, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e privo del consenso alla diffusione.

Fondamento normativo e procedimento

L’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139 e convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La medesima disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha determinato l’adozione di misure urgenti nei confronti del gestore della piattaforma.

Provvedimento urgente del 10 giugno 2026

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, con successiva ratifica da parte del Garante.

Sulla base di tale procedura, con determinazione n. 302 del 10 giugno 2026, il dirigente ha disposto nei confronti di TikTok Technology Limited:

  • l’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
  • la conservazione di tale materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 10 giugno 2026.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha ratificato la determinazione n. 302/2026 adottata d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti e la prescrizione di conservazione probatoria già impartite a TikTok Technology Limited.

Misure e obblighi per la piattaforma

Il destinatario deve quindi dare attuazione alle misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e rispettare l’obbligo di conservazione limitata dell’eventuale materiale acquisito in chiaro. Tale conservazione è circoscritta alla finalità probatoria, ha durata di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso TikTok.

Intervento urgente del dirigente

Il 10 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 302, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.

Misure imposte a TikTok

TikTok Technology Limited è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi di eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, il Garante ha ratificato la determinazione urgente del dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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