Deliberazione n. 437 del 11/06/2026
Provvedimento dell'11 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 1° giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento imponeva di impedire immediatamente la diffusione su Facebook e Instagram del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito privato
Il provvedimento dell’11 giugno 2026 riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori delle piattaforme Facebook e Instagram. Esso ratifica la determinazione urgente n. 288 del 1° giugno 2026, adottata a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante ha richiamato l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La stessa disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha comunicato all’Ufficio del Garante di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti di Facebook e Instagram. La segnalazione riguardava quindi il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito privato tramite piattaforme digitali.
Misure urgenti adottate il 1° giugno 2026
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente competente ha adottato la determinazione n. 288 del 1° giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Le misure disposte erano le seguenti:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale in formato hash, secondo quanto riportato nel provvedimento;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- limitazione della conservazione a soli fini probatori;
- conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 1° giugno 2026.
Ratifica del Garante
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento n. 288/2026 adottato d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
La ratifica conferma le misure preventive e probatorie già impartite a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né ulteriori misure correttive diverse da quelle contenute nella determinazione urgente.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Intervento urgente del Garante
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 288 del 1° giugno 2026, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure imposte alle piattaforme
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure atte a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del provvedimento
Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, il Garante ha ratificato integralmente la determinazione urgente adottata dal dirigente.
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