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Provvedimento

Deliberazione n. 436 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione su Telegram e TikTok di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il dirigente competente aveva adottato il 29 maggio 2026 misure urgenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e per conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per finalità probatorie. Il Garante, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha ratificato tali determinazioni ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Telegram e TikTok per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento dell’11 giugno 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato.

Fondamento normativo

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Telegram e TikTok.

Il provvedimento non riporta ulteriori elementi identificativi della persona interessata né descrive il contenuto specifico del materiale, limitandosi a qualificarlo come materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Determinazioni urgenti del 29 maggio 2026

Dopo avere verificato la compatibilità della segnalazione con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 286 e 287 del 29 maggio 2026 nei confronti dei gestori delle due piattaforme.

Le misure adottate sono state:

  • ingiunzione a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione senza necessità di diffondere o trasferire direttamente il contenuto in chiaro;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per la conservazione e la protezione del materiale.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 29 maggio 2026.

Ratifica delle misure

Il Garante dà atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita agli atti. Non vengono riportati nel testo il contenuto specifico delle osservazioni né eventuali elementi ulteriori relativi all’esecuzione delle misure.

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 286/2026 e 287/2026 adottati dal dirigente il 29 maggio 2026. La ratifica consolida quindi le misure preventive e di conservazione già imposte a Telegram e TikTok.

Natura ed effetti del provvedimento

Il provvedimento ha natura preventiva e cautelare nell’ambito della procedura speciale contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Non contiene un’ordinanza ingiunzione, non quantifica una sanzione amministrativa pecuniaria e non accerta, nel testo disponibile, una precedente diffusione effettiva del materiale.

L’obbligo principale per le piattaforme consiste nell’impedire la diffusione del materiale individuato tramite hash. L’eventuale acquisizione in chiaro deve invece essere gestita con finalità esclusivamente probatorie, per un periodo determinato e con garanzie volte a evitare la diretta identificazione delle persone coinvolte.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso Telegram e TikTok.

Misure urgenti del 29 maggio 2026

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle piattaforme è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento dei provvedimenti, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 286 e 287 del 29 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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