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Provvedimento

Deliberazione n. 438 del 11/06/2026

Provvedimento dell'11 giugno 2026

Garante Privacy438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione senza consenso, tramite Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il dirigente competente aveva adottato in via d’urgenza misure di blocco e conservazione probatoria. Il Garante, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha ratificato tale determinazione ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione su Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram

Il provvedimento dell’11 giugno 2026 riguarda la ratifica, nei confronti di Telegram FZ-LLC, di una determinazione urgente adottata il 4 giugno 2026 per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferito a una persona interessata.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha presentato al Garante una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni, anche da parte di minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la piattaforma indicata dalla persona segnalante era Telegram.

Adozione del provvedimento urgente

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 289 del 4 giugno 2026.

Misure ordinate a Telegram

La determinazione urgente ha previsto nei confronti di Telegram FZ-LLC:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate per la conservazione probatoria.

La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 4 giugno 2026.

Esito del procedimento

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione dell’11 giugno 2026, ha ratificato la determinazione n. 289/2026 adottata d’urgenza dal dirigente.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già ordinate nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite la piattaforma Telegram.

Intervento d’urgenza

Il 4 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 289, ritenendo compatibile la segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy.

Misure imposte a Telegram

A Telegram FZ-LLC è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi e a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Come è indicizzato

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