Deliberazione n. 438 del 11/06/2026
Provvedimento dell'11 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione senza consenso, tramite Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il dirigente competente aveva adottato in via d’urgenza misure di blocco e conservazione probatoria. Il Garante, con provvedimento dell’11 giugno 2026, ha ratificato tale determinazione ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione su Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il provvedimento dell’11 giugno 2026 riguarda la ratifica, nei confronti di Telegram FZ-LLC, di una determinazione urgente adottata il 4 giugno 2026 per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferito a una persona interessata.
Segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato al Garante una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni, anche da parte di minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la piattaforma indicata dalla persona segnalante era Telegram.
Adozione del provvedimento urgente
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 289 del 4 giugno 2026.
Misure ordinate a Telegram
La determinazione urgente ha previsto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie;
- la conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate per la conservazione probatoria.
La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 4 giugno 2026.
Esito del procedimento
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione dell’11 giugno 2026, ha ratificato la determinazione n. 289/2026 adottata d’urgenza dal dirigente.
La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria già ordinate nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite la piattaforma Telegram.
Intervento d’urgenza
Il 4 giugno 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 289, ritenendo compatibile la segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy.
Misure imposte a Telegram
A Telegram FZ-LLC è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi e a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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