Sentenza del 19/01/2016 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF - Società di capitali aristretta base azionaria - presunzione di distribuzione ai soci degli utiliextracontabili - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società di capitali con ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il socio contestava l'imputazione del reddito, anche perché non risultavano rapporti di parentela tra i soci e perché la quota avrebbe dovuto essere eventualmente considerata al netto delle imposte dovute dalla società.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima. La ristrettezza della compagine sociale implica un elevato grado di conoscenza degli affari societari e consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili, anche in assenza di rapporti familiari. Il socio avrebbe dovuto fornire una prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti. La quota di utile imputata non può essere ridotta delle imposte societarie, poiché, trattandosi di ricavi occultati, non è ipotizzabile che su di essi siano state effettivamente pagate imposte. Inoltre, l'accertamento del reddito del socio può procedere indipendentemente dalla definitività dell'accertamento nei confronti della società.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa
La ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra-bilancio.
La ristretta compagine sociale costituisce una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria, della distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Principio di imputazione pro quota degli utili extracontabili
Opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Gli utili occulti sono attribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo che il contribuente dimostri la mancata distribuzione o l'impiego degli utili nell'attività sociale.
Principio di autonomia dell'accertamento del reddito del socio
Non occorre che l'accertamento degli utili extracontabili in capo alla società sia definitivo, stante l'indipendenza del giudizio relativo all'accertamento del reddito del socio.
L'accertamento nei confronti del socio può essere esaminato autonomamente e non richiede necessariamente la definitività dell'accertamento societario.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione degli utili extracontabili ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche senza rapporti di parentela.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando concretamente che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o comunque destinati a finalità diverse dall'attribuzione ai soci.
- La mera contestazione della presunzione o l'assenza di prove documentali sulla distribuzione non è normalmente sufficiente a escludere l'imputazione del reddito.
- La quota di utili extracontabili viene considerata al lordo delle imposte societarie, poiché l'occultamento dei ricavi esclude, in linea generale, la prova dell'avvenuto pagamento delle relative imposte.
- L'accertamento del reddito del socio può procedere anche quando l'accertamento nei confronti della società non è ancora definitivo; il contribuente deve quindi difendersi autonomamente su entrambi i livelli.
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