Sentenza del 22/05/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cartella di pagamento - Notifica - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato l'esito concreto di una controversia né una decisione riferita a specifiche parti. È enunciata la regola secondo cui la notifica della cartella oltre il termine applicabile comporta la decadenza del concessionario dal potere di notificare la cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il principio riguarda i termini entro i quali il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza. Il termine varia in base all'anno di presentazione della dichiarazione: tre anni per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2004, quattro anni per quelle presentate nel 2002 e 2003, e cinque anni per quelle presentate fino al 31 dicembre 2001.
Norme richiamate
Art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2007, n. 156
Il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo, quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo il periodo di presentazione della dichiarazione.
La norma stabilisce termini decadenziali distinti: tre anni per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2004, quattro anni per quelle presentate nel 2002 e 2003, e cinque anni per quelle presentate fino al 31 dicembre 2001. Il superamento del termine impedisce al concessionario di procedere validamente alla notifica della cartella.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una cartella occorre individuare l'anno di presentazione della dichiarazione e applicare il termine decadenziale corrispondente.
- Il termine scade il 31 dicembre dell'anno indicato dalla norma, non semplicemente allo scadere di un numero generico di anni dalla dichiarazione.
- La notifica effettuata oltre il termine decadenziale può comportare l'illegittimità della cartella, se la decadenza viene tempestivamente contestata.
- Dal testo fornito non è possibile determinare un vincitore processuale effettivo; l'indicazione del resistente come vincitore è meramente tecnica e non riflette un esito giudiziario documentato.
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