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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La società ricorrente aveva opposto davanti alla Corte d'appello una delibera sanzionatoria con cui l'autorità di vigilanza le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di rendere trasparente al mercato la propria eterodirezione da parte della controllante e per la mancata trasparenza in un'operazione con parte correlata relativa all'acquisizione totalitaria di alcune società estere. In sede di opposizione aveva dedotto: la tardività della contestazione rispetto al termine di 180 giorni previsto per l'accertamento degli illeciti amministrativi; l'insussistenza, nel merito, delle violazioni contestate; l'eventuale inoffensività delle condotte. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo tempestiva la contestazione, perché l'autorità aveva acquisito solo nel 2016 gli elementi conoscitivi decisivi tramite l'informativa della Guardia di Finanza, e aveva ritenuto provata la direzione e coordinamento della controllante attraverso plurimi indizi documentali, e-mail interne, periodicità di riunioni, operatività del cash pooling e dichiarazioni rese in sede penale. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione del termine di 180 giorni per la contestazione ex art. 195 TUF, sostenendo che l'autorità avesse già tutti gli elementi necessari nel 2012 o, al più, nel 2014, o comunque che il termine dovesse decorrere dall'informativa di polizia giudiziaria; 2) omesso esame di fatti decisivi sull'elemento soggettivo dell'illecito e sull'asserita assenza di colpa; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il giudice di merito valorizzato e-mail interne e sommarie informazioni rese in sede penale; 4) violazione delle norme sugli illeciti amministrativi e richiesta di applicazione analogica della particolare tenuità/inoffensività, sostenendo che le condotte non avessero leso concretamente interessi protetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il momento dell'accertamento ex art. 195 TUF non coincide necessariamente con la mera conoscenza materiale dei fatti, ma con il momento in cui, esaurite le verifiche preliminari, la constatazione dei fatti è traducibile in accertamento, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente individuato nel 2016 il momento in cui l'autorità aveva acquisito gli elementi decisivi e aveva giudicato congruo il tempo successivo alla loro ricezione. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, perché non era stato indicato un fatto storico specifico omesso dal giudice di merito e, comunque, per gli illeciti amministrativi opera una presunzione di colpa, essendo l'agente tenuto a provare l'assenza di colpa o l'errore scusabile sul fatto. Ha respinto il terzo motivo, osservando che il giudice civile può utilizzare, come elementi indiziari, prove atipiche e risultanze di indagini penali, purché sottoposte al prudente apprezzamento e valutate nel contraddittorio processuale; nel caso di specie le sommarie informazioni penali erano state utilizzate come mero riscontro del materiale documentale. Ha respinto il quarto motivo, escludendo l'applicabilità analogica della particolare tenuità/inoffensività, poiché gli illeciti sanzionati erano illeciti di pura condotta, in cui la pericolosità è insita nella violazione stessa e il bene giuridico protetto è la trasparenza del mercato e dei rapporti di controllo societario. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 195 TUF

    previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento

    il termine decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito elementi sufficienti a tradurre le verifiche preliminari in accertamento, non dalla mera conoscenza materiale dei fatti o dal deposito di atti investigativi; la valutazione della tempestività spetta al giudice di merito se adeguatamente motivata

  • art. 115 TUF

    norma sostanziale posta a presidio della trasparenza societaria e degli obblighi informativi sulla direzione e coordinamento

  • art. 114 TUF

    norma richiamata per gli obblighi informativi relativi alle operazioni con parti correlate

  • art. 5 reg. CONSOB n. 17221/2010

    regolamento applicabile alla trasparenza delle operazioni con parti correlate

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa

    nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa e grava sull'incolpato l'onere di provare l'assenza di colpa o l'errore scusabile sul fatto

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice di merito può valutare liberamente, secondo prudente apprezzamento, anche prove atipiche e risultanze di indagini penali, purché le usi come elementi indiziari e nel rispetto del contraddittorio

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 4; comma 1 n. 5

    delimita i vizi denunciabili in cassazione; non consente la rivalutazione del merito, né l'uso del vizio ex n. 5 per censurare mere argomentazioni difensive della parte

  • art. 131 bis c.p.

    non ritenuto applicabile, nemmeno in via analogica, agli illeciti amministrativi di pura condotta oggetto di causa

  • art. 194 sexies TUF

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'applicazione analogica della particolare tenuità/inoffensività, ma la Corte esclude il richiamo

  • art. 2408 c.c.

    richiamato nel contesto della denuncia del socio di minoranza trasmessa anche all'autorità di vigilanza

  • art. 2409 c.c.

    richiamato come contesto del procedimento ispettivo societario

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo per escludere il vizio di motivazione apparente o la lesione del contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo il termine di contestazione decorre non dalla prima notizia del fatto, ma dal momento in cui l'autorità dispone di elementi sufficienti per formulare consapevolmente l'addebito, tenendo conto del tempo necessario alle verifiche preliminari e della complessità dell'accertamento.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una censura sulla linea difensiva della parte: occorre individuare un fatto storico specifico, decisivo e discusso che il giudice di merito abbia omesso di esaminare.
  • Per gli illeciti amministrativi la colpa è presunta; l'incolpato deve provare l'assenza di colpa o l'errore sul fatto scusabile, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva.
  • Nel giudizio civile il giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche e su atti di indagini penali, purché ne valuti criticamente il contenuto e le utilizzi come elementi indiziari nel quadro complessivo delle risultanze processuali.
  • La violazione di obblighi informativi in materia di controllo societario e operazioni con parti correlate tutela la trasparenza del mercato e dei rapporti di gruppo; trattandosi di illeciti di mera condotta, l'offensività è insita nella violazione e non richiede la prova di un danno concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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