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Sentenza

Sentenza del 06/02/2023 n. 3568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento societario relativo al 2006, con cui erano stati recuperati utili extracontabili. L'Agenzia sosteneva, tra l'altro, che i soci non erano legittimati ad impugnare in proprio l'avviso rivolto alla società (società di capitali a ristretta base) e che la presunzione di distribuzione degli utili non poteva fondarsi soltanto sulla ristretta base sociale senza ulteriori elementi probatori. Era inoltre contestata la validità dell'accertamento in relazione alla notifica di p.v.c. e rilevate questioni probatorie e di diritto processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che i soci non avevano legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società (la legittimazione attiva spetta esclusivamente alla società tramite il suo rappresentante o, in caso di fallimento, al curatore salvo casi eccezionali di inerzia totale). Per effetto dell'accertamento del difetto di legitimatio ad causam la sentenza di merito è stata cassata senza rinvio; le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. Sono compensate le spese delle fasi di merito; i controricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia, delle spese del giudizio di legittimità quantificate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Decisione resa il 21/12/2022, depositata il 06/02/2023.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata come parametro di cassazione per vizio di motivazione o violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla legittimazione ad agire richiamato tramite questa disposizione.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia nell'ambito della censura sulla legittimazione; la decisione richiama la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto dedotto in giudizio.

  • D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma fiscale citata dall'Ufficio in relazione all'accertamento e alla presunzione di distribuzione degli utili; la Cassazione non ha deciso il merito relativo all'applicazione dell'articolo, avendo risolto la causa sul piano processuale della legittimazione.

  • D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alle imposte indirette (IVA) contestate; come per l'art. 42 DPR 600/73, la questione sostanziale è rimasta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio in relazione a questioni di decisione del giudice; la Corte ha comunque deciso sul vizio di legittimazione degli attori (soci).

  • artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

    Norme sul valore e sull'onere della prova richiamate dall'Ufficio in relazione all'accertamento degli utili extracontabili; la Corte ha ritenuto non necessario esaminare il merito probatorio dopo aver accertato l'assenza di legittimazione degli odierni appellanti.

  • legge sul fallimento

    Stabilisce che, in caso di fallimento, la capacità di stare in giudizio spetta al curatore; la Corte ha richiamato il principio per escludere la legittimazione dei soci a impugnare l'accertamento societario, salvo l'eccezione della totale inerzia del curatore (casistica giurisprudenziale citata).

  • art. 382 c.p.c.

    Predispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando si accerta l'assenza di legittimazione ad agire: applicata dalla Corte per cassare la sentenza di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale relativa al deposito di memorie; i controricorrenti avevano depositato memoria ai sensi di tale articolo.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 7, comma 5-bis (richiamato nella memoria)

    Menziionato dai resistenti nella prospettazione di questioni processuali e di onere della prova a carico dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto queste questioni subordinate e attinenti al merito degli avvisi personali ai soci, non pertinenti al vizio processuale accertato.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

    Invocato dai resistenti per un eventuale rinvio pregiudiziale: la Corte ha escluso il rilievo perché la questione di diritto europeo attiene al merito degli avvisi personali e non alla carenza di legittimazione ad agire dei soci nel presente giudizio.

Massime di principio

  • I soci di società di capitali non sono legittimati ad impugnare in proprio gli atti impositivi rivolti alla società: la legittimazione ad agire spetta alla società tramite il suo rappresentante legale.
  • In caso di fallimento la legittimazione a stare in giudizio attiene al curatore fallimentare; il fallito/società può eccezionalmente agire solo se vi è una totale e comprovata inerzia del curatore.
  • La mera notifica dell'avviso societario ai soci non trasforma la posizione soggettiva dei soci né crea, di per sé, la legittimazione ad impugnare l'atto societario.
  • Il socio può però proporre autonomi ricorsi avverso avvisi personali emessi nei suoi confronti (es. per presunta distribuzione di utili extracontabili): tali giudizi sono distinti e non giustificano l'impugnazione dell'atto rivolto alla società.
  • Se si intende contestare un accertamento societario, occorre che la società (o il curatore, se presente) eserciti la tutela: l'inerzia degli organi societari o del curatore può costituire un'eccezione limitata e richiede prova chiara.
  • Questioni probatorie e di merito (es. presunzione di distribuzione degli utili basata sulla ristretta base sociale) saranno esaminate solo se la parte che impugna ha legittimazione ad agire; altrimenti il giudizio viene estinto sul piano processuale.

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