Sentenza n. 5090/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 7362/2023 pronunciata in data 5.12.2023 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 12919/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre agli interessi. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Dagli atti risultavano il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il giudizio di ottemperanza non è stato esteso alle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché tali spese erano state distratte in favore del difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, distinto da quello della parte assistita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alla pronuncia del Tribunale di Napoli, limitatamente alla posizione della ricorrente e con esclusione delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega interna, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza per compiere gli atti necessari; il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero, ove concretamente dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un Commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base per la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora, determinata nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione integra, insieme al passaggio in giudicato del titolo, il presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio, ove l'amministrazione non dimostri di avere eseguito la decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuandone il termine di intervento, i poteri sostitutivi e il compenso a carico dell'amministrazione ove dovuto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma oggetto dell'obbligo di pagamento, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di adempimento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Quando la sentenza posta in esecuzione ha distratto le spese di lite in favore del difensore antistatario, quest'ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello della parte assistita; pertanto, la parte non può promuovere l'ottemperanza per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese distratte se il difensore non è parte del giudizio di ottemperanza.
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