Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 13/03/2018 n. 6073 - Corte di Cassazione

Imposte sui redditi - Utili extracontabili di società di capitali a ristretta base azionaria - Accertamento pro quota nei confronti del socio - Sanatoria ex art. 15, della Legge n. 289 del 2002 da parte della società - Effetti in favore del socio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che la definizione agevolata ex art. 15 della Legge n. 289/2002 effettuata dalla società non impedisce all’Agenzia delle Entrate di accertare, ai fini IRPEF, la quota di utili extracontabili presuntivamente attribuita al socio. Società e soci hanno posizioni fiscali autonome; il socio che non abbia aderito al condono resta soggetto all’accertamento e deve superare la presunzione di distribuzione pro quota degli utili occulti.

Accertamento al socio di utili extracontabili di società a ristretta base azionaria nonostante il condono della società

Accertamento del reddito del socio per utili extracontabili

La pronuncia riguarda l’accertamento IRPEF, relativo all’anno d’imposta 1998, emesso nei confronti di una socia detentrice del 25% del capitale di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale e familiare. Il maggior reddito era stato determinato in relazione alla quota di utili extracontabili accertati separatamente nei confronti della società.

La Corte di cassazione ribadisce che, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione secondo cui gli utili extracontabili prodotti nel corso dell’esercizio siano stati distribuiti pro quota ai soci. La presunzione consente all’Amministrazione finanziaria di imputare al socio la relativa quota di reddito, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria idonea.

Fondamento normativo e onere della prova

La presunzione è ricondotta al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d). Essa determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il socio, pertanto, deve dimostrare che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti, oppure che non gli sono stati attribuiti. La presunzione non viene meno per il solo fatto che la società abbia presentato una domanda integrativa di condono o abbia definito la propria posizione fiscale attraverso una procedura agevolata.

Autonomia delle posizioni fiscali della società e dei soci

La società e i soci sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Di conseguenza, la definizione della posizione della società non produce automaticamente effetti favorevoli nei confronti dei soci per quanto riguarda l’imposizione IRPEF sui redditi da partecipazione.

La scelta di aderire a una sanatoria costituisce l’esercizio di un diritto rimesso al libero e prudente apprezzamento di ciascun contribuente. Ne deriva che:

  • il condono effettuato dalla società non determina l’estinzione dell’accertamento nei confronti dei soci;
  • il socio che non abbia scelto di avvalersi della sanatoria non può invocarne gli effetti per impedire l’accertamento del proprio reddito;
  • l’Amministrazione finanziaria conserva il diritto-dovere di procedere all’accertamento nei confronti del socio;
  • ai fini IRPEF, il condono fruito dalla società è irrilevante rispetto alla posizione individuale del socio non aderente.

Vicenda processuale

La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 1998, concernente IRPEF, addizionale regionale, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva respinto il ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, con sentenza n. 165/8/2016, depositata il 13 maggio 2016 e notificata il 26 maggio 2016, aveva accolto l’appello della contribuente. La CTR aveva ritenuto precluso il potere dell’Ufficio di accertare il maggior reddito da partecipazione del socio, in ragione della definizione della posizione della società ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 289/2002.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della Legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di società a ristretta base sociale. Sono stati citati, tra gli altri, i precedenti Cass. sez. V, ordinanza 10 maggio 2011, n. 10270, e Cass. sez. V, 13 gennaio 2016, n. 386.

La Corte ha inoltre richiamato precedenti specifici relativi agli altri soci della medesima società e al medesimo accertamento, nei quali era stato affermato che la definizione della posizione societaria ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 289/2002 non impedisce l’accertamento nei confronti dei soci. In particolare, sono state richiamate Cass. sez. VI-5, ordinanza 5 maggio 2016, n. 9117, e Cass. sez. VI-5, ordinanza 20 aprile 2016, n. 8007.

La sentenza della CTR è stata quindi ritenuta contraria al principio di diritto applicabile e deve essere cassata.

Esito e rinvio

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 19 dicembre 2017 e depositata in Cancelleria il 13 marzo 2018. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 197 del 2016.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.