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Ordinanza

Ordinanza del 16/03/2018 n. 6616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un accertamento IRPEF, addizionali e IRAP relativo al 2007. La Corte chiarisce che il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 non impedisce di utilizzare dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari, anche a favore del contribuente, purché valutate insieme ad altri elementi. Nel caso concreto, le quarantadue dichiarazioni prodotte dal contribuente, rappresentative di oltre un terzo delle 124 operazioni contestate e non specificamente contestate dall’Amministrazione, erano idonee a corroborare la tesi dei minori corrispettivi. L’Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla rilevanza indiziaria delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario

Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e valore delle dichiarazioni di terzi

La Corte di cassazione, riunita in camera di consiglio secondo il procedimento previsto dall’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 168/2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito dalla L. n. 197/2016, decide con motivazione semplificata, autorizzata dal decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

La controversia riguarda la legittimità della decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva accolto l’appello del contribuente contro un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2007.

Origine della controversia e accertamento fiscale

La CTR Campania, con sentenza n. 3277/9/2015, depositata l’8 aprile 2015 e non notificata, aveva riformato la decisione della CTP di Avellino, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

L’avviso di accertamento riguardava:

  • IRPEF;
  • addizionale regionale all’IRPEF;
  • addizionale comunale all’IRPEF;
  • IRAP.

L’accertamento traeva origine da un accordo intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria e il Consorzio Osiride, del quale il contribuente, esercente un’impresa di servizi funebri, era consorziato. Sulla base di tale accordo, l’Amministrazione aveva stimato induttivamente un prezzo medio ponderato di Euro 2.500,00 per ciascun funerale, determinando maggiori ricavi e, conseguentemente, un maggior reddito d’impresa.

Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR con un unico motivo, denunciando la violazione:

  • dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, relativo al divieto di prova testimoniale nel processo tributario;
  • dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova;
  • dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione di legge.

Secondo l’Agenzia, la CTR avrebbe attribuito valore probatorio a dichiarazioni rese da terzi, nonostante il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario. L’Amministrazione sosteneva che tali dichiarazioni avrebbero potuto assumere, al più, valore indiziario e che, nel caso concreto, non sarebbero state corroborate da ulteriori elementi di riscontro.

Il contribuente ha resistito al ricorso mediante controricorso.

Principio sul divieto di prova testimoniale

La Corte considera il motivo manifestamente infondato e richiama il proprio orientamento secondo cui il divieto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda la prova testimoniale da assumere in giudizio con le garanzie del contraddittorio.

Tale divieto non impedisce l’utilizzazione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria possono acquisire da privati durante la fase amministrativa di accertamento. Poiché tali dichiarazioni sono raccolte fuori dal processo, esse non costituiscono prova testimoniale in senso tecnico, ma possono essere valutate quali elementi indiziari e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.

La Corte richiama, in particolare, Cass. civ., sez. V, 7 aprile 2017, n. 9080, e Cass. civ., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8639.

Utilizzabilità delle dichiarazioni anche a favore del contribuente

La medesima regola vale anche per le dichiarazioni prodotte dal contribuente. La Corte richiama Cass. civ., sez. V, 21 gennaio 2015, n. 960, affermando che le dichiarazioni di terzi possono avere valore indiziario anche quando siano utilizzate dal contribuente per contrastare la pretesa fiscale.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva prodotto già nella fase di accertamento con adesione quarantadue dichiarazioni di terzi. Tali dichiarazioni confermavano che, per le esequie cui si riferivano le fatture esaminate, erano stati applicati costi inferiori rispetto al prezzo medio di Euro 2.500,00 per funerale utilizzato dall’Amministrazione nella stima induttiva.

Valutazione della rappresentatività delle dichiarazioni

La Corte precisa che la CTR non aveva riconosciuto valore indiziario alle dichiarazioni sulla base del solo dato numerico.

La loro rilevanza era stata desunta soprattutto da:

  • la rappresentatività delle quarantadue dichiarazioni rispetto alle 124 operazioni complessivamente oggetto di accertamento, pari a poco più di un terzo;
  • l’assenza di contestazioni specifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria rispetto alle dichiarazioni prodotte.

Secondo la Corte, tali elementi consentivano di attribuire alle dichiarazioni una concreta valenza indiziaria, senza che fosse necessario considerarle prove testimoniali o richiedere le formalità proprie dell’assunzione della testimonianza in giudizio.

Riferimento al giusto processo e alla CEDU

La Corte osserva inoltre che il riconoscimento della valenza indiziaria delle dichiarazioni di terzi anche a favore del contribuente è funzionale all’attuazione del principio del giusto processo previsto dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il richiamo assume rilievo con particolare riferimento ai procedimenti tributari nei quali siano irrogate sanzioni assimilabili a quelle penali. La Corte cita Cass. civ., sez. VI-5, ordinanza 28 aprile 2015, n. 8606, nonché la giurisprudenza della Corte EDU richiamata in tale pronuncia, tra cui le sentenze Jussila contro Finlandia del 23 novembre 2006 e Ferrazzini contro Italia del 12 luglio 2001.

Decisione della Corte

La Corte conclude che nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2697 c.c. o delle altre disposizioni richiamate dall’Agenzia.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Spese del giudizio e contributo unificato

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e sono liquidate in favore del contribuente come segue:

  • Euro 4.100,00 per compensi professionali;
  • spese forfettarie nella misura del 15%;
  • Euro 200,00 per esborsi;
  • accessori di legge, se dovuti.

Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, la Corte stabilisce che non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Dispositivo e dati della decisione

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei termini indicati.

La decisione è stata assunta a Roma, in camera di consiglio, l’11 gennaio 2018, ed è stata depositata in cancelleria il 16 marzo 2018.

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