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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1145

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, del 8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il ritiro dal mercato di numerosi additivi per mangimi autorizzati in passato, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Al contempo, abroga una serie di regolamenti della Commissione ormai obsoleti e modifica altri atti per eliminare le autorizzazioni residue incompatibili con il nuovo assetto. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire l'esaurimento delle scorte di alcuni additivi e dei prodotti derivati già immessi sul mercato.

Ritiro dal mercato di specifici additivi per mangimi autorizzati in passato e abrogazione/adeguamento delle disposizioni UE obsolete che li autorizzavano

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi destinati all'alimentazione animale che erano stati autorizzati in base alle direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE e che rientrano nelle casistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Riguarda operatori del settore mangimistico, titolari di autorizzazioni e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi nell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni o limitazioni per specie/categorie di animali indicate negli allegati e, per alcune autorizzazioni scadute o non confermate, il ritiro è totale; per altre, il ritiro riguarda solo le specie o categorie per le quali non è stata presentata o è stata ritirata la domanda. Sono inoltre previste misure transitorie per lo smaltimento delle scorte e dei prodotti già fabbricati.

Ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi e abrogazione di autorizzazioni obsolete

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. La Commissione dà attuazione all'articolo 10, paragrafo 5, per ritirare dal mercato gli additivi già iscritti come prodotti esistenti ma per i quali non è stata presentata una domanda valida di rivalutazione, oppure la domanda è stata poi ritirata; il regolamento chiarisce inoltre che il ritiro riguarda anche autorizzazioni limitate già scadute, per ragioni di certezza giuridica.

Ambito e logica dell'intervento

L'intervento riguarda additivi per mangimi autorizzati in passato ai sensi delle direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE. La disciplina opera a livello unionale ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Per alcuni prodotti il ritiro è totale; per altri, in cui la domanda di rivalutazione era stata presentata solo per determinate specie o categorie, il ritiro opera soltanto per le specie o categorie non coperte dalla domanda o interessate dal suo ritiro.

Ritiro dal mercato: articolo 1 e allegati

L'articolo 1 dispone il ritiro dal mercato degli additivi elencati nell'allegato I e nell'allegato II, con riferimento alle specie o categorie di animali indicate. L'allegato I ricomprende una vasta platea di prodotti, tra cui conservanti, antiossidanti, agenti leganti/antiagglomeranti, oligoelementi, vitamine, aminoacidi, additivi per l'insilaggio, sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito, da ritirare per tutte le specie o per specifiche categorie. L'allegato II individua ulteriori additivi ritirati per categorie particolari, comprendendo enzimi, microrganismi e coccidiostatici.

Tra gli esempi più rilevanti figurano additivi ritirati per tutte le specie (come sorbato di sodio, acido citrico, alcuni tartrati, vari composti di rame, manganese e zinco, e talune vitamine in forme diverse) e additivi ritirati solo per categorie specifiche (ad esempio conservanti per animali da compagnia, bisolfiti per cani e gatti, clinoptilolite per conigli, coloranti per pollame o pesci, enzimi per polli da ingrasso o suinetti, e vari microrganismi o coccidiostatici per categorie mirate).

Misure transitorie per lo smaltimento delle scorte

L'articolo 2 introduce un regime transitorio differenziato per gli additivi elencati nell'allegato I. Le scorte esistenti di tali additivi possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 luglio 2018. Le premiscele prodotte con questi additivi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 ottobre 2018. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o con le premiscele possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 luglio 2019. Il regolamento tiene così conto della filiera produttiva e dei tempi di esaurimento delle giacenze.

Abrogazioni e adeguamento del quadro normativo precedente

L'articolo 3 abroga una serie di regolamenti della Commissione che avevano autorizzato, in via permanente o provvisoria, singoli additivi o nuovi impieghi di additivi. Tra questi vi sono, tra gli altri, i regolamenti n. 937/2001, 871/2003, 277/2004, 278/2004, 1332/2004, 1463/2004, 1465/2004, 833/2005, 492/2006, 1443/2006, 1743/2006, 757/2007 e 828/2007.

Gli articoli da 4 a 26 operano poi una revisione puntuale di numerosi regolamenti precedenti, sopprimendo articoli, allegati o singole voci relative agli additivi che non devono più restare autorizzati. In alcuni casi il regolamento sostituisce anche testi normativi, come nel regolamento (CE) n. 261/2003 e nel regolamento (CE) n. 1259/2004, per adeguare la disciplina residua o consolidare le autorizzazioni ancora valide. In altri casi la modifica consiste nella semplice soppressione di specifiche voci concernenti enzimi, microrganismi, oligoelementi o altri additivi.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore mangimistico il regolamento comporta la necessità di verificare, per ciascun additivo e per ciascuna specie o categoria animale, se l'autorizzazione sia stata ritirata, sia rimasta in vigore oppure sia soggetta a periodo transitorio. Particolare attenzione va prestata alla distinzione tra additivi ritirati per tutte le specie e additivi ritirati solo per talune specie o categorie, nonché alle scadenze transitorie del 19 luglio 2018, 19 ottobre 2018 e 19 luglio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ritiro dal mercato degli additivi elencati

L'articolo 1 dispone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi elencati negli allegati I e II, limitatamente alle specie o categorie di animali ivi indicate. L'allegato I riguarda additivi da ritirare per tutte le specie o categorie interessate; l'allegato II riguarda additivi da ritirare solo per alcune specie o categorie.

Misure transitorie per scorte e prodotti derivati

L'articolo 2 consente che le scorte esistenti degli additivi di cui all'allegato I continuino a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 luglio 2018. Le premiscele prodotte con tali additivi possono essere immesse sul mercato e usate fino al 19 ottobre 2018. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o con le premiscele possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 19 luglio 2019.

Abrogazione di regolamenti obsoleti

L'articolo 3 abroga espressamente i regolamenti (CE) n. 937/2001, 871/2003, 277/2004, 278/2004, 1332/2004, 1463/2004, 1465/2004, 833/2005, 492/2006, 1443/2006, 1743/2006, 757/2007 e 828/2007, in quanto non più coerenti con il ritiro degli additivi interessati.

Modifiche puntuali ad altri regolamenti di autorizzazione

Gli articoli da 4 a 26 sopprimono singole voci, articoli o allegati in numerosi regolamenti precedenti (tra cui i regolamenti n. 2316/98, 1353/2000, 2188/2002, 261/2003, 1334/2003, 1259/2004, 1288/2004, 1453/2004, 2148/2004, 255/2005, 358/2005, 521/2005, 600/2005, 943/2005, 1206/2005, 1458/2005, 1810/2005, 1811/2005, 2036/2005, 252/2006, 773/2006, 1284/2006 e 1270/2009) per eliminare autorizzazioni specifiche relative a determinati additivi, specie o categorie di animali.

Elenco degli additivi ritirati e relative eccezioni

Gli allegati individuano in modo analitico gli additivi da ritirare: l'allegato I contiene, nella parte A, additivi da ritirare per tutte le specie/categorie, inclusi numerosi conservanti, antiossidanti, agenti leganti, oligoelementi, vitamine, aminoacidi, additivi per l'insilaggio, sostanze aromatizzanti e altri; nella parte B elenca additivi ritirati solo per specifiche specie o categorie, come animali da compagnia, cani, gatti, ruminanti, suini, pollame, conigli, vitelli e altri. L'allegato II elenca ulteriori additivi da ritirare per categorie specifiche, tra cui enzimi, microrganismi e coccidiostatici.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 27 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimisicurezza alimentareattuazione del diritto ueautorizzazioni e registrazioni

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