Cassazione Civile, Ordinanza n. 08265/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rendita catastale di un'unità immobiliare su cui insiste un impianto eolico. L'Ufficio aveva rettificato al rialzo la rendita proposta in DOCFA, mantenendo la categoria D/1 e includendo nel calcolo anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore, il rotore e la navicella, nonché ulteriori componenti e valori indicati nell'avviso (tra cui valore del lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore). La società aveva impugnato l'atto e in appello aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso, perché il giudice tributario aveva ritenuto illegittima l'inclusione della torre eolica e, sostanzialmente, aveva considerato l'impianto produttivo sottratto alla stima diretta per effetto della disciplina sugli "imbullonati". L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 e 61 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato l'esclusione della torre e avesse recepito acriticamente precedenti della Cassazione; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014, perché la torre sarebbe stata erroneamente esclusa dal computo per una indebita rivalutazione del fatto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla corretta quantificazione della rendita quanto alle altre componenti residue; 4) violazione delle norme catastali (R.D.L. 652/1939, d.P.R. 1142/1949, D.L. 16/1993, D.M. 701/1994 e circolare n. 6/2012) in tema di stima diretta degli immobili speciali e particolari.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha rigettato i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e ridetermini la rendita catastale non limitandosi ad annullare l'avviso ma valutando anche le residue componenti imponibili, incluse quelle su cui l'Ufficio aveva calcolato spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità per difetto di motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e alle norme processuali tributarie come parametro della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la sentenza è nulla solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
invocato nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia uno specifico approfondimento autonomo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per vizi motivazionali o omissione di pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione di legge in materia catastale.
art. 1, comma 21, L. 208/2015
la Corte afferma che ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili speciali e particolari, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma lasciando fermi suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
art. 1, comma 22, L. 208/2015
richiamato in connessione al comma 21 quale parte della disciplina di riforma della rendita catastale.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
la Corte esclude che sia stato abrogato, anche tacitamente, dalla L. 208/2015 nella parte in cui recepisce la circolare n. 6/T del 2012 sui criteri tecnico-estimativi.
art. 10 R.D.L. 652/1939
richiamato quale base della stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1142/1949
richiamato tra le norme che disciplinano il procedimento estimativo catastale e l'approccio di costo.
art. 2 D.L. 16/1993
richiamato dalla ricorrente tra le norme catastali asseritamente violate.
art. 1 D.M. 701/1994
richiamato dalla ricorrente tra le norme catastali asseritamente violate.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per affermare che la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, cioè quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece consentito sindacare la mera sufficienza o la maggiore o minore persuasività dell'argomentazione.
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo la riforma del 2015 vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mentre restano rilevanti suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
- Gli impianti eolici rientrano nella categoria catastale D/1 e la torre di sostegno dell'aerogeneratore, normalmente, costituisce componente essenziale e funzionale al processo di produzione di energia; perciò non deve essere computata nella rendita catastale se è dimostrata la sua funzione impiantistica.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, l'annullamento dell'avviso per l'esclusione di una componente della base imponibile non esonera il giudice dal dovere di rideterminare la pretesa fiscale nel merito, valutando le residue componenti e i criteri di stima applicabili entro i limiti delle domande di parte.
- La censura che mira a contestare la funzionalità di un bene al processo produttivo o l'apprezzamento delle prove tende a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità salvo specifici vizi processuali o motivazionali nei ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c.
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