Sentenza del 08/05/2019 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a omessi o tardivi versamenti IVA, interessi e sanzioni, contestando principalmente la validità della notificazione via PEC, l’assenza dell’originale o della sottoscrizione digitale della cartella, la mancanza della ricevuta di consegna e della relata, l’errata indicazione dell’indirizzo e del consegnatario, il difetto di motivazione sugli interessi, nonché l’illegittimità o eccessività degli aggi e delle spese di riscossione. La società ha inoltre presentato due appelli distinti contro la medesima sentenza, con difensori diversi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti per connessione. Ha dichiarato inammissibile il secondo appello, n. 3887/2018, ritenendo applicabile il principio della litispendenza e del ne bis in idem processuale. Ha rigettato il primo appello, n. 3296/2018, ritenendo valida la notifica via PEC effettuata dall’agente della riscossione, non provata la difformità tra la cartella notificata e quella depositata in giudizio, inammissibile la contestazione relativa alla mancata notifica degli avvisi di liquidazione perché nuova in appello e infondata la contestazione degli aggi di riscossione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015
Consente all’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata. La cartella informatica allegata alla PEC può costituire l’originale informatico e non richiede necessariamente una sottoscrizione autografa o un’attestazione di conformità.
Art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale
Il documento informatico è valutabile in giudizio sulla base delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità; nel caso concreto, il modello ministeriale e la riconducibilità dell’indirizzo PEC all’agente della riscossione sono stati ritenuti sufficienti.
Art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
La costituzione dell’agente della riscossione è stata ritenuta valida perché effettuata tramite un legale abilitato.
Art. 39 c.p.c.
Il principio del "ne bis in idem" impedisce che il medesimo giudice o giudici diversi decidano due volte sulla stessa domanda.
Secondo l’orientamento seguito dal Collegio, la proposizione di due appelli identici davanti allo stesso giudice determina l’inammissibilità del secondo procedimento.
Artt. 273 e 274 c.p.c.
Sono richiamati quale diverso orientamento applicabile, secondo cui le cause identiche o connesse pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario dovrebbero essere riunite anziché definite mediante litispendenza.
Art. 57, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove; per questo la contestazione relativa alla mancata notifica degli avvisi di liquidazione è stata dichiarata inammissibile.
Art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c.
Sono stati invocati dalla contribuente per disconoscere la conformità e l’autenticità della copia della cartella, ma la contestazione non ha condotto all’annullamento perché la documentazione è stata ritenuta coincidente.
Massime di principio
- La notifica di una cartella tramite PEC è normalmente valida quando effettuata dall’agente della riscossione secondo le modalità previste dalla legge e accompagnata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
- Un documento informatico allegato alla PEC non deve necessariamente avere estensione .p7m o firma digitale se, nel caso concreto, risultano garantite provenienza, integrità, riconducibilità e corrispondenza con l’atto prodotto in giudizio.
- La contestazione della difformità tra cartella notificata e cartella depositata deve essere specifica e supportata da elementi concreti; la mera affermazione che si tratti di una copia non è sufficiente.
- Le questioni non sollevate in primo grado, come la mancata notifica di atti presupposti, non possono generalmente essere introdotte per la prima volta in appello.
- La proposizione di due appelli contro la stessa sentenza, con identici parti e oggetto, espone il secondo ricorso a una dichiarazione di inammissibilità per litispendenza o duplicazione del giudizio.
- Gli aggi e i compensi di riscossione non sono automaticamente qualificabili come sanzioni: per contestarli occorre indicare una specifica violazione normativa o un concreto errore di calcolo.
- La conoscenza effettiva della cartella, dimostrata dalla sua tempestiva impugnazione, può sanare molte irregolarità della notifica, purché non si tratti di inesistenza giuridica dell’atto notificatorio.
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