Sentenza del 23/03/2022 n. 1390 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Notifica a mezzo posta - Mancata consegna dell'atto al destinatario - Prova del perfezionamento della notifica - Produzione dell'avviso di ricevimento della CAD - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta quando l'atto non è stato consegnato al destinatario per rifiuto, per temporanea assenza o per inidoneità di altre persone a riceverlo: se sia sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa o sia necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui l'atto non venga consegnato direttamente al destinatario (rifiuto, assenza temporanea, inidoneità di terzi a riceverlo), il notificante può provare il perfezionamento della notifica esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Non è invece sufficiente la sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa. La pronuncia si conforma ai precedenti Cass. 10012/21, 28420/21, 31089/21.
Norme richiamate
legge 30 aprile 1982, n. 890
La norma disciplina le notificazioni a mezzo posta e, nella lettura della Corte, impone che, per dimostrare il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna diretta, sia prodotto l'avviso di ricevimento con indicazione dell'avvenuto deposito (CAD).
Cass. 10012/21
Precedente che conferma il principio secondo cui la prova della notifica, quando l'atto non è consegnato direttamente, richiede il CAD e non è attestata dalla sola spedizione.
Cass. 28420/21
Conferma giurisprudenziale del criterio restrittivo sulla prova della notifica a mezzo posta in caso di mancata consegna al destinatario.
Cass. 31089/21
Ulteriore conferma della necessità della produzione dell'avviso di ricevimento con comunicazione di avvenuto deposito per ritenere perfezionata la notifica.
Massime di principio
- Se la raccomandata non è consegnata al destinatario per rifiuto, assenza o perché persone presenti risultano inidonee a riceverla, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento con la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) per provare la notifica; la sola prova di spedizione non basta.
- L'onere probatorio della regolarità della notifica grava sul notificante: senza CAD la notifica può essere considerata non perfezionata e ciò può determinare l'inammissibilità o l'inefficacia dell'atto impugnato.
- Le pubbliche amministrazioni e gli uffici impositivi devono conservare e produrre l'AVVISO DI RICEVIMENTO/CAD come prova primaria nelle controversie; in mancanza la parte privata può ottenere l'accoglimento dell'eccezione di mancata notifica.
- Quando invece l'atto è materialmente consegnato al destinatario o a soggetto legittimato a riceverlo e ciò risulta dall'AR firmato, la notifica si considera perfezionata rispetto alla prova fornita dall'avviso stesso.
- In fase preventiva, per evitare contestazioni, è opportuno integrare la documentazione di notifica (ricevute postali, CAD, appunti di consegna) e, se possibile, utilizzare modalità che consentano tracciabilità e prova del deposito.
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