Cassazione Civile, Sentenza n. 35069/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005: l'Agenzia contestava che la società avesse effettuato prestazioni di assistenza tecnica e garanzia consistenti nella sostituzione integrale di macchine o di loro componenti senza dichiarare corrispettivi e senza documentazione fiscale, e che alcune cessioni formalmente effettuate a una società sammarinese in regime di non imponibilità avessero avuto come effettivo destinatario una società italiana. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che le attività contestate fossero vere e proprie cessioni commerciali. Yaskawa ha impugnato in Cassazione con otto motivi. In corso di cassazione la contribuente ha chiesto la definizione della lite ai sensi dell'art. 6 della legge 119/2018 pagando la prima rata e le successive e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 commi 10, 12 e 13 della legge 119/2018: non risultando notificato alcun diniego della definizione e non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate come previsto dalla norma. La Corte ha altresì escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, ritenendo tale misura limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 legge 119/2018
Se il contribuente chiede la definizione e versa la prima rata il processo viene sospeso; in assenza di diniego notificato o di istanza di trattazione entro i termini previsti, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile alle ipotesi di estinzione del processo per definizione della lite
Cass. sent. 23175/2015 (richiamata)
Giurisprudenza interpretativa che conferma la natura eccezionale del raddoppio del contributo unificato e la sua limitazione ai casi tipici di rigetto o improcedibilità
Massime di principio
- La domanda di definizione prevista dall'art. 6 l.119/2018 sospende il processo se accompagnata dal versamento della prima rata; se non segue diniego notificato o non viene chiesta la trattazione nei termini, il processo viene dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per definizione della lite non equivale a una pronuncia sul merito: non decide se le operazioni contestate siano imponibili o meno, ma chiude il giudizio per effetto dell'accordo di definizione.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa; quindi chi ha sostenuto anticipatamente i costi processuali può non venir rimborsato.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dal DPR 115/2002 ha applicazione limitata e non si estende automaticamente a tutte le ipotesi di cessazione o estinzione del giudizio; va valutato caso per caso secondo la giurisprudenza consolidata.
- In situazioni analoghe è cruciale documentare correttamente la richiesta di definizione e i pagamenti effettuati e seguire i termini procedurali per evitare la declaratoria di estinzione involontaria o conseguenze economiche impreviste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35110/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34785/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34788/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34792/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34793/2021 del 17/11/2021
- Sentenza civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 34794/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →