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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15129/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria e possessori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di denuncia di danno temuto proposta per ottenere la demolizione di opere in cemento armato e il ripristino del profilo originario del terreno, oltre al risarcimento dei danni, in relazione a un pericolo proveniente da un terrapieno e da un muro di sostegno realizzati sul fondo confinante. In primo grado il tribunale accolse la domanda cautelare e poi, nel merito, confermò l'ordine di demolizione e ripristino; in appello la decisione fu parzialmente riformata, limitando il comando alla messa in sicurezza del muro secondo le indicazioni del CTU. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 688 e 669-quater c.p.c., sostenendo che l'azione cautelare fosse inammissibile perché, al momento del suo deposito, era già pendente tra le stesse parti o comunque connessa una causa di merito avente medesimo oggetto; inoltre contestavano l'asserita mancanza di legittimazione attiva di due degli attori; 2) violazione dell'art. 81 c.p.c., deducendo il difetto di legittimazione ad agire di due soggetti, in quanto meri detentori e non proprietari/possessori del bene; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato la possibile riconducibilità del pericolo a uno sbancamento risalente al 1975 attribuibile alla controparte e che non avesse compiuto adeguate indagini tecniche sulla stabilità del muro in cemento armato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha escluso l'inammissibilità dell'azione di danno temuto osservando che non vi era identità soggettiva e oggettiva tra il precedente giudizio di merito e il giudizio cautelare, poiché il primo era stato introdotto da una sola parte e aveva petitum più ampio. Ha confermato, inoltre, la legittimazione ad agire dei due attori, ritenendo sufficiente, ai fini dell'azione nunciatoria, la prova del possesso, desunta da residenza storica, utenze e rapporto di parentela con la proprietaria. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e della CTU, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso un travisamento della prova, trattandosi non di errore percettivo ma di diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; la parte ricorrente è stata condannata alle spese, alla refusione di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 669-bis c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso cautelare introduttivo del giudizio nunciatorio

  • art. 688 c.p.c.

    l'azione di danno temuto va coordinata con le regole su litispendenza e connessione; la sua inammissibilità non sussiste in assenza di identità soggettiva e oggettiva con il giudizio pendente

  • art. 669-quater c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di proporre la cautela dinanzi al giudice della causa di merito già pendente

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione ad agire va riconosciuta a chi sia titolare della posizione sostanziale rilevante; per l'azione di danno temuto è sufficiente il possesso

  • art. 1172 c.c.

    l'azione di danno temuto è tutela anche del possessore, oltre che del proprietario o del titolare di altro diritto reale

  • artt. 688-691 c.c.

    richiamo del procedimento possessorio/fase nunciatoria fondato sul mero fatto del possesso

  • art. 360 c.p.c.

    i primi due motivi sono stati ricondotti a violazioni di legge, il terzo al vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366 c.p.c.

    le censure erano sufficientemente specifiche e autosufficienti da superare l'eccezione di inammissibilità

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla domiciliazione e sulla procura nel giudizio di cassazione

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    condanna per responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave nell'iniziativa impugnatoria

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    la domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera, nel giudizio di cassazione, solo in difetto dell'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore

  • d.m. 17.01.2018

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione tecnica sulla sicurezza dell'opera, senza che ciò porti a un accoglimento del motivo

Massime di principio

  • L'azione di danno temuto, quale azione nunciatoria, è proponibile non solo dal proprietario ma anche dal possessore del fondo esposto al pericolo; ai fini della legittimazione è sufficiente la prova del possesso, senza necessità di ulteriori qualificazioni del rapporto con il bene.
  • L'inammissibilità della cautela per pendenza di un giudizio di merito presuppone una effettiva identità soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti; se il precedente giudizio ha parti non sovrapponibili o un petitum più ampio, non ricorre la situazione ostativa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della CTU sotto il profilo del merito; è deducibile solo un vero vizio di motivazione nei limiti consentiti, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il travisamento della prova ricorre soltanto in caso di errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova; non ricorre quando la censura mira a contrapporre una diversa inferenza tecnica o valutativa al ragionamento del giudice di merito.
  • La specificità del ricorso per cassazione può ritenersi soddisfatta anche quando, pur in assenza di una formale indicazione numerica dei vizi ex art. 360 c.p.c., le doglianze rendano chiaramente intellegibile la loro riconducibilità ai motivi di ricorso tipizzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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