Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2483 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto di ruolo - E' tale se non è stato preceduto dalla notifica della cartella - Termini - Art. 21 del D.leg.vo n. 546 del 1992 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'estratto di ruolo ritenendolo atto lesivo, deducendo che la cartella di pagamento/il ruolo non era stato notificato. La questione era se l'estratto di ruolo, in assenza di preventiva notifica della cartella/ruolo, possa essere autonomamente impugnato e quale sia il termine per proporre il ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo sia in genere un atto interno dell'Amministrazione che deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo (cartella/ruolo). Tuttavia, se cartella e ruolo non sono stati notificati e quindi il contribuente è stato privato della possibilità di esercitare tempestivamente la tutela giurisdizionale, l'impugnazione autonoma dell'estratto è ammissibile. Tale ammissibilità è comunque soggetta al rispetto del termine generale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso concreto il ricorso è stato depositato oltre due anni dalla data di stampa dell'estratto ed è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    Art. 19 richiamato per la nozione e la disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario; l'estratto di ruolo è qualificato come atto interno che normalmente si impugna unitamente all'atto impositivo.

  • d.lgs. 546/1992

    Art. 21 stabilisce il termine generale per proporre ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine anche all'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo quando cartella/ruolo non siano stati notificati, facendo riferimento al termine biennale dalla stampa dell'estratto.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è in linea di principio un atto interno dell'Amministrazione e va quindi impugnato insieme all'atto impositivo (cartella/ruolo) salvo casi di mancata notifica.
  • Se cartella e ruolo non sono mai stati notificati al contribuente, l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo è ammessa per evitare la compressione del diritto alla tutela giurisdizionale.
  • Anche quando l'impugnazione dell'estratto è ammessa autonomamente, il ricorso deve rispettare il termine generale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992: si opera un termine di decadenza che, nella prassi e nella pronuncia, è collegato alla data di stampa dell'estratto (anche se va verificata la concreta decorrenza nei singoli casi).
  • Un ricorso proposto oltre il termine previsto è inammissibile: è fondamentale conservare e dimostrare la data di stampa/produzione dell'estratto e agire tempestivamente.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente la notifica effettiva dell'atto impositivo e, in assenza di notifica, impugnare l'estratto entro il termine ordinario di legge; in caso di dubbio, è consigliabile agire per evitare la decadenza del diritto di ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.