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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11061/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia su un terreno: in primo grado Turtoro chiedeva il riconoscimento dell'usucapione e otteneva sentenza favorevole; Morrone e altri appellavano deducendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di usucapione per mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 143 e ss. c.p.c. (notificazione ai cd. irreperibili senza ricerche effettive). La Corte d'appello ha ritenuto valide alcune notifiche e nulle altre; avendo la causa natura inscindibile ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado e rimesso gli atti al Tribunale. Turtoro ha proposto ricorso per cassazione censurando, tra l'altro, la tempestività dell'appello, l'errata applicazione dei termini di impugnazione (art. 325 vs art. 327 c.p.c.), l'onere della prova sulla conoscenza della sentenza da parte degli appellanti e la regolarità delle formalità di notifica ex art. 143 c.p.c.; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo l'inesistenza (non solo la nullità) di alcune notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. In particolare ha ritenuto: l'appello era tempestivamente iscritto al ruolo (termine decorre dal perfezionamento della notifica, non dalla consegna all'ufficiale giudiziario); l'art. 327 c.p.c. (termine annuale per il contumace) può decorrere dal giorno della effettiva conoscenza della sentenza se successiva alla pubblicazione; la Corte d'appello correttamente ha valutato che per avvalersi del rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c. sono necessarie ricerche effettive sulla residenza/domicilio e che tali ricerche non risultavano svolte, giustificando la declaratoria di nullità delle notifiche contestate; i ricorrenti non hanno provato in modo specifico e decisivo i profili di vizio che deducevano in Cassazione; gli incidentalisti non avevano interesse concreto poiché la pronuncia di nullità avrebbe avuto lo stesso effetto anche se le notifiche fossero state qualificate come inesistenti. Compensate le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La Corte ha richiamato che il ricorso al procedimento speciale per persone irreperibili ex art. 143 c.p.c. richiede ricerche effettive sulla residenza/dimora/domicilio e che l'ufficiale giudiziario deve darne conto; l'assenza di tali ricerche rende invalida la notifica.

  • art. 139 e ss. c.p.c.

    Quando non sussistono i presupposti per il rito degli irreperibili, le notificazioni devono svolgersi secondo le regole ordinarie (art. 139 e ss.).

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai termini per la costituzione dell'appellante: il termine decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario.

  • art. 165 c.p.c.

    Utilizzato per collegare la decorrenza dei termini processuali al perfezionamento della notifica; la consegna all'ufficiale giudiziario non equivale automaticamente al perfezionamento.

  • art. 325 c.p.c.

    Termine breve di 30 giorni per impugnare dal momento della conoscenza: la Corte ha richiamato la distinzione tra questo termine e il più ampio art. 327 quando si tratta di contumacia e conoscenza effettiva.

  • art. 326 c.p.c.

    Centrale nella disciplina delle impugnazioni e richiamato in combinato con 325 e 327 nelle censure sul termine computistico.

  • art. 327 c.p.c.

    Termine annuale per il contumace: la Corte ha ribadito che, anche in presenza di notifica invalida o nulla, il termine può decorrere dalla effettiva conoscenza della sentenza e che la decadenza può essere valutata d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha valutato come i diversi oneri probatori siano stati correttamente assegnati dal giudice di merito, specie riguardo alla prova di conoscenza della sentenza.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per la rimessione degli atti al giudice di prime cure quando la sentenza è dichiarata nulla e la causa deve essere ridiscussa.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; richiamata per inquadrare le censure (es. violazione di norme di rito e di diritto) e la loro inammissibilità quando non specifiche o non rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato qualora ricorrano i presupposti procedurali; la Corte ne dà atto.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre l'appello va calcolata dal perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario (non dalla consegna all'ufficiale giudiziario).
  • Se la citazione è stata eseguita con il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.), il notificante e l'ufficiale giudiziario devono aver compiuto ricerche concrete sulla residenza/domicilio/dimora e darne conto: la mancata verifica rende invalida la notifica.
  • Il contumace può decadere dall'impugnazione per decorso del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. anche quando la notifica è nulla, se si accerta che egli ha comunque avuto conoscenza del processo; il termine decorre dalla conoscenza effettiva se successiva alla sentenza.
  • In Cassazione le doglianze devono essere specificamente fondate e documentate: mere deduzioni generiche sulla conoscenza della sentenza o su richieste di prova orale non comprovate affidano l'inammissibilità della censura.
  • Se la dichiarazione di nullità di alcune notifiche rende necessario il rinnovo del giudizio per inscindibilità della causa, gli interventi incidentali che non alterano il risultato pratico possono essere privi di interesse e quindi inammissibili.
  • La qualificazione tra 'nullità' e 'inesistenza' di una notifica può essere rilevante ma non sempre incide sull'esito se la rimessione al giudice di prime cure rimane necessaria; ciò può determinare la carenza di interesse all'impugnazione incidentale.

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