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Sentenza

Sentenza del 11/01/2017 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ - SUPERFICE ESPOSITIVA - Metodo di calcolo - Numero di messaggi pubblicitari - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il metodo di determinazione dell'imposta comunale di pubblicità applicata a un mezzo pubblicitario contenente più messaggi. Il contestante sosteneva, o comunque la questione esaminata verteva, sulla rilevanza del numero dei messaggi ai fini del calcolo dell'imposta, anziché sulla sola superficie complessiva occupata dal mezzo pubblicitario.

La decisione

È stato affermato che l'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993 non distingue tra diverse tipologie di messaggi pubblicitari e non attribuisce rilevanza al loro numero. In conformità alla circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994, l'imposta deve essere calcolata sulla superficie espositiva complessiva, indipendentemente dal numero di messaggi presenti. Rileva quindi esclusivamente l'ampiezza della figura piana sulla quale i messaggi sono inseriti, mentre è irrilevante quanti messaggi il mezzo diffonda.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. n. 507/1993

    L'art. 7 disciplina la determinazione dell'imposta sulla pubblicità in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario.

    La norma impone di considerare la superficie espositiva complessiva del mezzo e non distingue in base al numero o alla tipologia dei messaggi pubblicitari contenuti.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994

    La circolare conferma che l'imposta deve essere determinata sulla base dell'ampiezza complessiva della superficie espositiva, senza moltiplicare il tributo in ragione del numero di messaggi presenti.

Massime di principio

  • Quando un unico mezzo pubblicitario contiene più messaggi, l'imposta comunale di pubblicità va calcolata sulla superficie complessiva del mezzo, non sul numero dei messaggi.
  • Il numero di slogan, loghi, inserzioni o contenuti pubblicitari presenti sulla stessa superficie non determina, di per sé, un aumento dell'imposta.
  • Per individuare la base imponibile occorre misurare la figura piana o superficie effettivamente destinata all'esposizione pubblicitaria.
  • Eventuali criteri comunali che moltiplichino l'imposta esclusivamente in base al numero dei messaggi devono essere verificati alla luce dell'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993 e possono risultare illegittimi.
  • La regola riguarda il calcolo dell'imposta sulla superficie pubblicitaria; restano da verificare separatamente eventuali altre autorizzazioni, limitazioni regolamentari o tributi connessi alla collocazione del mezzo.

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