Sentenza del 11/01/2017 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ - SUPERFICE ESPOSITIVA - Metodo di calcolo - Numero di messaggi pubblicitari - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il metodo di determinazione dell'imposta comunale di pubblicità applicata a un mezzo pubblicitario contenente più messaggi. Il contestante sosteneva, o comunque la questione esaminata verteva, sulla rilevanza del numero dei messaggi ai fini del calcolo dell'imposta, anziché sulla sola superficie complessiva occupata dal mezzo pubblicitario.
La decisione
È stato affermato che l'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993 non distingue tra diverse tipologie di messaggi pubblicitari e non attribuisce rilevanza al loro numero. In conformità alla circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994, l'imposta deve essere calcolata sulla superficie espositiva complessiva, indipendentemente dal numero di messaggi presenti. Rileva quindi esclusivamente l'ampiezza della figura piana sulla quale i messaggi sono inseriti, mentre è irrilevante quanti messaggi il mezzo diffonda.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. n. 507/1993
L'art. 7 disciplina la determinazione dell'imposta sulla pubblicità in relazione alla superficie del mezzo pubblicitario.
La norma impone di considerare la superficie espositiva complessiva del mezzo e non distingue in base al numero o alla tipologia dei messaggi pubblicitari contenuti.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 10/E del 17 marzo 1994
La circolare conferma che l'imposta deve essere determinata sulla base dell'ampiezza complessiva della superficie espositiva, senza moltiplicare il tributo in ragione del numero di messaggi presenti.
Massime di principio
- Quando un unico mezzo pubblicitario contiene più messaggi, l'imposta comunale di pubblicità va calcolata sulla superficie complessiva del mezzo, non sul numero dei messaggi.
- Il numero di slogan, loghi, inserzioni o contenuti pubblicitari presenti sulla stessa superficie non determina, di per sé, un aumento dell'imposta.
- Per individuare la base imponibile occorre misurare la figura piana o superficie effettivamente destinata all'esposizione pubblicitaria.
- Eventuali criteri comunali che moltiplichino l'imposta esclusivamente in base al numero dei messaggi devono essere verificati alla luce dell'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993 e possono risultare illegittimi.
- La regola riguarda il calcolo dell'imposta sulla superficie pubblicitaria; restano da verificare separatamente eventuali altre autorizzazioni, limitazioni regolamentari o tributi connessi alla collocazione del mezzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →