Cassazione Penale, Sentenza n. 25419/2026 del 07/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati coinvolti in un procedimento definito in primo e secondo grado e poi oggetto di annullamento parziale da parte della Cassazione, seguito da giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello di Roma. In sede di rinvio: Carmine Di Silvio era stato assolto dal reato associativo mafioso, ma restava condannato per partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; Alessandro Di Stefano era stato assolto dal capo relativo a un'estorsione, ma restava condannato per gli altri reati di estorsione e per la detenzione e porto di arma da sparo, con nuova rideterminazione della pena; Michele Petillo era stato assolto dalla recidiva ma restava condannato per partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I ricorsi per cassazione denunciavano, in sintesi: per Carmine Di Silvio, vizi di motivazione e violazione di legge sulla prova della partecipazione al sodalizio narcotrafficante e sull'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore; per Michele Petillo, la mancata declaratoria di prescrizione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, essendo cessata la partecipazione nel novembre 2016 e maturato il termine prima della sentenza rescissoria; per Alessandro Di Stefano, la violazione del divieto di reformatio in peius e difetti di motivazione nella nuova determinazione della pena, oltre alla censura sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche e sulla dosimetria sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Carmine Di Silvio, confermando la sua responsabilità per il reato associativo in materia di stupefacenti e condannandolo alle spese. Ha accolto il ricorso di Michele Petillo, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato e annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti. Ha accolto il primo motivo del ricorso di Alessandro Di Stefano, rilevando la violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena per i reati residui dopo l'annullamento del capo più grave; la sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio per i capi 21 e 22.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti come parametro del dovere di motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o assenza effettiva.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, specie intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori; la Corte riafferma che la ricostruzione del fatto è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato quale parametro del giudizio di insussistenza della prova; la Corte non lo applica perché reputa adeguata la motivazione di merito per Carmine Di Silvio.
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamato dalla difesa di Alessandro Di Stefano per escludere l'aggravante mafiosa; la Corte non accoglie la censura sul punto nel capo relativo ai reati residui, concentrandosi invece sulla pena.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte distingue il ruolo di semplice partecipante da quello di organizzatore e conferma che la partecipazione può risultare anche da intercettazioni e condotte di supporto al sodalizio. Inoltre, per Petillo, la cessazione della condotta nel 2016 ha consentito la declaratoria di prescrizione.
art. 74, commi 2 e 6, d.P.R. 309/1990
Rammentato per la configurazione dell'associazione e dell'ipotesi meno grave riferita ai partecipanti; la Corte lo usa per qualificare la posizione di Petillo e per inquadrare la pena base e la decorrenza della prescrizione.
art. 157 c.p.
Usato per il calcolo del tempo necessario a prescrivere; la Corte afferma che la prescrizione maturata prima della sentenza rescissoria può essere dichiarata anche in sede di rinvio dopo annullamento parziale.
art. 161 c.p.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il computo del termine prescrizionale massimo applicabile al caso di Petillo.
art. 129 c.p.p.
La Corte applica il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità/estinzione, rilevando la prescrizione e non emergendo cause ostative di proscioglimento nel merito.
art. 531 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente Petillo in combinazione con la prescrizione; la Corte sostanzialmente accoglie la tesi estintiva e annulla senza rinvio.
art. 597 c.p.p.
Invocato da Alessandro Di Stefano per il divieto di reformatio in peius in appello/rinvio; la Corte riconosce la violazione nella nuova determinazione della pena.
art. 606 c.p.p.
Norma che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione nei tre ricorsi esaminati.
art. 62-bis c.p.
Richiamato da Alessandro Di Stefano per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente.
art. 69 c.p.
Richiamato da Alessandro Di Stefano in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
art. 56 c.p.
Richiamato da Alessandro Di Stefano in materia di tentativo, poiché uno dei reati residui era una tentata estorsione.
art. 132 c.p.
Richiamato da Alessandro Di Stefano per il corretto esercizio del potere discrezionale nella dosimetria della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato da Alessandro Di Stefano per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese del ricorrente soccombente Carmine Di Silvio.
Massime di principio
- In tema di legittimità, non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio se la motivazione del giudice di merito è congrua, coerente e immune da manifeste illogicità; la censura che mira a ottenere una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- Nel reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, il ruolo di organizzatore può consistere in attività di coordinamento operativo del sodalizio e non richiede una posizione apicale; possono rilevare come riscontri le intercettazioni, anche se riferite a conversazioni dal contenuto criptico, quando la loro lettura sia logicamente argomentata dal giudice di merito.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti può essere desunta da condotte di supporto e da indicazioni operative fornite all'organizzazione, anche se l'imputato è detenuto, purché la motivazione spieghi il contributo concreto e la stabile messa a disposizione del sodalizio.
- In caso di annullamento parziale e giudizio di rinvio, se il termine di prescrizione matura prima della sentenza rescissoria, il giudice del rinvio deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo che emergano cause ostative di proscioglimento nel merito.
- Nel giudizio di rinvio, la determinazione della pena per i reati residui non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza annullata: la violazione del divieto di reformatio in peius comporta l'illegalità della pena e impone l'annullamento della nuova statuizione sanzionatoria.
- Le censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione impugnata e non evidenziano specifici travisamenti della prova decisivi e immediatamente percepibili.
- L'aspecificità del motivo di ricorso sussiste anche quando la doglianza non si correla alle ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata, riproponendo questioni già esaminate o riferite a elementi probatori non utilizzati dal giudice di rinvio.
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