L.R. Abruzzo 6/2012
Interventi per il sostegno della qualita' e della tracciabilita' delle produzioni agricole della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo disciplina il marchio comunitario collettivo per valorizzare prodotti agricoli e agroalimentari regionali, definendo disciplinari, controlli, concessione e promozione. Dal 2024 introduce anche misure per il tracciamento degli ovini abruzzesi ai fini del riconoscimento di denominazioni di qualità, con specifica copertura nel bilancio 2024-2026. Restano richiamati oneri originari ormai storici e non più attuali.
Sostegno alla qualità, tracciabilità e promozione delle produzioni agricole abruzzesi tramite marchio collettivo e tracciamento delle denominazioni di qualità
Sostegno alla qualità e alla tracciabilità delle produzioni agricole abruzzesi
La legge della Regione Abruzzo disciplina strumenti per valorizzare le produzioni agricole, zootecniche, silvo-pastorali e agroalimentari regionali, puntando su qualità, tracciabilità, certificazione e promozione. Il cuore dell’intervento è il marchio comunitario collettivo regionale, affiancato da controlli, disciplinari di produzione, attività promozionali e, dal 2024, da misure per il tracciamento degli ovini abruzzesi finalizzate al riconoscimento di denominazioni di qualità.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione sostiene iniziative di qualificazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari che offrano maggiore tutela ai consumatori. L’obiettivo è favorire:
- l’informazione sull’origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative e sull’identità degli operatori;
- la formazione degli imprenditori agricoli e la competitività delle imprese;
- l’accesso a marchi comunitari e lo sviluppo dell’associazionismo.
Ai fini della legge, i prodotti di qualità sono quelli rientranti nelle classi 29-30-31-32-33-43 della Classificazione di Nizza, prodotti nel territorio regionale, con caratteristiche distintive più restrittive rispetto alla normativa generale, oggettivamente misurabili e verificabili, e gestiti tramite disciplinare di produzione.
Marchio comunitario collettivo: registrazione e disciplina d’uso
La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la registrazione del marchio comunitario collettivo presso l’Ufficio europeo competente, per valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari individuati dalla legge. È inoltre autorizzata ad adottare il regolamento per l’uso del marchio, che ne disciplina le modalità applicative.
Gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla registrazione sono affidati alla Direzione regionale competente in materia di politiche agricole e sviluppo rurale.
Adempimenti preliminari, denominazione e regole di concessione
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione per:
- determinare la denominazione del marchio e le sue caratteristiche ideografiche;
- approvare il regolamento d’uso, che deve stabilire le modalità di concessione e i casi di sospensione, decadenza e revoca, comprese le eventuali sanzioni.
Comitato tecnico
È istituito presso la Direzione regionale competente un Comitato tecnico, composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, dei consumatori e dell’Assessorato all’Agricoltura, presieduto dall’Assessore competente o da un suo delegato.
Il Comitato:
- valuta le proposte di disciplinare di produzione presentate dagli operatori;
- esprime un parere motivato sulle singole richieste.
Non sono previsti compensi o rimborsi spese per i componenti. La Giunta definisce con il medesimo provvedimento le modalità di costituzione, durata, nomina e funzionamento.
Disciplinari di produzione
I disciplinari costituiscono il presupposto tecnico per la concessione del marchio e devono:
- definire le caratteristiche del prodotto coerenti con i requisiti di qualità previsti dalla legge;
- garantire identificazione e tracciabilità del processo produttivo.
Essi devono essere predisposti secondo le norme UNI EN ISO di riferimento per la documentazione dei sistemi qualità e dei piani di controllo. I disciplinari e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale regionale.
Verifica delle istanze e struttura di audit
La Regione individua una struttura interna di audit, funzionalmente autonoma, presso la Direzione regionale competente, nel rispetto dei requisiti della norma EN 45011. La struttura è composta da auditor qualificati e opera secondo requisiti ISO 9001.
Essa svolge le verifiche sulle imprese richiedenti e:
- effettua l’audit presso le imprese interessate;
- trasmette il rapporto al competente servizio regionale.
La struttura è formata da personale interno qualificato e deve operare senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Concessione del marchio e iscrizione nel registro
Sulla base del rapporto di audit, il dirigente del competente servizio regionale adotta il provvedimento di concessione o di diniego del marchio. In caso di concessione, il soggetto viene iscritto in un apposito registro tenuto dalla Direzione regionale competente, e copia del provvedimento è trasmessa alla struttura di audit.
Soggetti ammessi all’uso del marchio
L’uso del marchio è concesso alle imprese agricole e agroalimentari, singole o associate, ubicate nell’Unione europea, che utilizzano prodotti del territorio abruzzese e che:
- abbiano sottoscritto l’adozione dei disciplinari pubblicati;
- dimostrino che tutte le fasi del processo produttivo sono conformi ai disciplinari;
- abbiano superato i controlli previsti.
Controlli successivi e mantenimento del marchio
Le imprese concessionarie sono sottoposte a controlli periodici per verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione. La struttura di audit programma frequenza e modalità dei controlli in base alla natura e complessità dell’impresa.
Le non conformità gravi rilevate per l’uso scorretto del marchio sono comunicate al servizio regionale competente, ai fini delle conseguenti sanzioni.
Promozione, assistenza tecnica e formazione
La Giunta regionale interviene con iniziative di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio, anche in collaborazione con i soggetti concessionari.
Sono inoltre previsti interventi di assistenza tecnica e formazione professionale per favorire la corretta applicazione dei disciplinari, anche avvalendosi di strutture riconosciute dalla Regione Abruzzo.
Promozione del riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi
Il Capo V-bis, inserito nel 2024, si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della disciplina nazionale di attuazione in materia di DOP, IGP e STG. La Regione promuove il riconoscimento delle denominazioni di qualità dei prodotti abruzzesi attraverso azioni di tracciamento degli ovini abruzzesi, finalizzate a consentire l’individuazione dell’origine e delle caratteristiche identificative.
La Giunta regionale, tramite il Dipartimento competente in agricoltura, definisce criteri generali e modalità del tracciamento, tenendo conto delle esigenze richieste dalla normativa europea e nazionale per il riconoscimento dei regimi di qualità.
Per queste attività la Giunta stipula una convenzione con l’Università d’Annunzio, presso cui opera il Center for Advanced Studies and Technology.
Copertura finanziaria delle misure 2024
Gli oneri derivanti dal nuovo articolo 10-bis sono coperti mediante un apposito stanziamento istituito nel bilancio regionale 2024-2026, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, con copertura assicurata tramite rimodulazione della medesima missione e programma. La Giunta e il Dipartimento competente adottano gli atti necessari all’attuazione.
Regime finanziario originario
La legge contiene una clausola generale di invarianza della spesa, salvo l’autorizzazione di una spesa una tantum per il 2011 relativa alla registrazione del marchio. Tale previsione ha valore storico e non ha rilievo operativo attuale, essendo collegata al bilancio 2011 e al primo avvio dell’intervento.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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