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Legge

L.R. Abruzzo 4/2012

Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 e disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo 25/2011 e disciplina la gestione delle acque per usi plurimi da parte dei Consorzi di bonifica, escludendoli da alcuni adempimenti e aumenti di canone. Dal 6 giugno 2020 è stato inoltre previsto che il mancato adeguamento delle concessioni entro 30 giorni rilevi ai fini della performance amministrativa.

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque e sui Consorzi di bonifica

Modifiche alla disciplina delle acque e dei Consorzi di bonifica in Abruzzo

La legge interviene sulla normativa regionale abruzzese in materia di acque e consorzi di bonifica, chiarendo il ruolo dei Consorzi nella gestione delle acque per usi plurimi e introducendo specifiche esclusioni rispetto ad alcuni oneri e incrementi tariffari. Si tratta di disposizioni applicabili nel territorio della Regione Abruzzo.

Gestione delle acque per usi plurimi affidata ai Consorzi di bonifica

In attuazione dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 51, comma 5, della L.R. 34/2007, è affidata ai Consorzi di bonifica operanti in Abruzzo la gestione, per l'intero anno, delle acque per gli usi plurimi rientranti nelle concessioni già in essere. Restano escluse le acque destinate all'uso potabile.

Adeguamento delle concessioni e responsabilità amministrativa

Le strutture regionali competenti devono adeguare, entro trenta giorni dalla richiesta, sia le concessioni in atto sia quelle da rinnovare alla disciplina sopra richiamata in materia di usi plurimi delle acque, sempre con esclusione dell'uso potabile. Dal 6 giugno 2020 è previsto che il mancato adeguamento integri un comportamento rilevante ai fini della valutazione della performance dei soggetti responsabili.

Esclusioni per i Consorzi di bonifica dalla disciplina della L.R. 25/2011

La legge modifica la L.R. 25/2011 prevedendo che i Consorzi di bonifica non siano tenuti all'adempimento introdotto in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche presso gli impianti/centrali indicati dalla disciplina regionale. Inoltre, gli aumenti dei canoni di concessione di derivazione d'acqua previsti dall'art. 12 della L.R. 25/2011 non si applicano ai Consorzi di bonifica.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le integrazioni relative al comma 1-bis e al comma 1-ter dell'art. 1 risultano aggiunte dal 6 giugno 2020.

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