Sentenza del 31/10/2018 n. 9415 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Benevento che aveva rigettato il ricorso contro una cartella di complessivi 43.009,50 euro, relativa a IRPEF e IVA 2012, TARI 2014, sanzioni e interessi. Il principale motivo d'appello riguardava la mancata o tardiva comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione. La prima comunicazione PEC non era stata consegnata perché la casella risultava inibita alla ricezione; una successiva comunicazione era stata inviata soltanto il 27 giugno 2016, a ridosso dell'udienza del 13 luglio 2016. La contribuente era comparsa chiedendo di essere rimessa in termini per esercitare pienamente il diritto di difesa. È stata inoltre dedotta la violazione del contraddittorio per la mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore richiesta dal concessionario.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello, ritenendo che la mancata tempestiva comunicazione dell'udienza avesse impedito la valida instaurazione del contraddittorio e comportasse la nullità degli atti successivi e della sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto sussistente un'ulteriore violazione del contraddittorio per la mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore. Gli atti sono stati quindi rimessi al primo giudice per una nuova trattazione. Le spese del grado sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
Art. 31 del d.lgs. n. 546/1992
La comunicazione della data di udienza deve essere effettuata alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza di discussione.
La comunicazione dell'udienza è una garanzia essenziale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La sua omissione o tardività determina la nullità della decisione pronunciata.
Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992
Le regole sulla comunicazione dell'udienza previste per il primo grado si applicano anche al giudizio di appello, in quanto compatibili.
Art. 16, comma 6, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti obbligati alla PEC che non abbiano provveduto a istituirla o comunicarla sono eseguite mediante deposito in cancelleria; la stessa modalità si applica in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario.
Il destinatario di una comunicazione PEC ha l'onere di mantenere funzionante e accessibile la propria casella. Se la mancata consegna dipende da una casella piena o da altra causa imputabile al destinatario, la comunicazione può considerarsi validamente eseguita secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014
L'indirizzo PEC comunicato dal difensore costituisce domicilio digitale. Le comunicazioni devono essere effettuate a tale indirizzo e, di regola, non è possibile sostituirlo con il deposito in cancelleria, salvo che l'indirizzo PEC sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario.
Art. 327 c.p.c.
La nullità derivante dall'omessa o irregolare comunicazione dell'udienza deve essere fatta valere impugnando tempestivamente la sentenza; in mancanza, la sentenza può acquistare efficacia di giudicato.
R.D. n. 37/1934, art. 82
La disciplina del domicilio presso la cancelleria non prevale, in presenza di un domicilio digitale validamente comunicato, salvo il caso di inaccessibilità della PEC imputabile al destinatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato con il preavviso previsto dalla legge; una comunicazione omessa o tardiva può comportare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
- Il titolare di una casella PEC ha l'onere di controllarla regolarmente e di mantenerla attiva e capiente. Se la mancata ricezione dipende da una casella piena per negligenza del destinatario, la comunicazione può comunque considerarsi validamente effettuata.
- La sola presenza di un errore nella consegna PEC non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se l'errore sia imputabile all'ufficio giudiziario oppure al destinatario.
- Quando una parte compare all'udienza senza aver ricevuto tempestivamente l'avviso, deve contestare immediatamente il difetto di comunicazione e chiedere la rimessione in termini per poter svolgere le proprie difese.
- La nullità per omessa comunicazione dell'udienza deve essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza entro i termini applicabili; se non viene tempestivamente dedotta, può essere sanata dal passaggio in giudicato.
- La mancata partecipazione al giudizio dell'ente impositore, quando la controversia riguarda profili a esso riferibili e sia stata ritualmente richiesta la chiamata in causa, può determinare una violazione del contraddittorio.
- La rimessione al primo giudice riapre il giudizio per consentire una corretta instaurazione del contraddittorio, ma non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza della cartella o delle pretese tributarie.
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