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Sentenza

Sentenza del 31/10/2018 n. 9419 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TF XXXXX/2015, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito imponibile di 46.559,00 euro derivante da presunti canoni di locazione non dichiarati, con conseguenti maggiori imposte, addizionali e sanzioni. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000: tra la consegna del processo verbale di constatazione, avvenuta il 16.12.2015, e la notifica dell'avviso di accertamento, spedito il 29.12.2015, non erano trascorsi i 60 giorni previsti dalla norma. L'Agenzia sosteneva che il mancato rispetto del termine fosse giustificato dall'urgenza di evitare la decadenza dal potere di accertamento, prevista per il 31.12.2015.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva inizialmente respinto il ricorso del contribuente, ritenendo giustificata l'urgenza e condannandolo al pagamento di 500,00 euro per spese di giudizio. In appello, invece, la Commissione ha accolto le doglianze del contribuente, ritenendo che l'imminente scadenza del termine decadenziale non costituisse, di per sé, una valida ragione di urgenza. Le ragioni d'urgenza devono consistere in circostanze oggettive, estranee alla sfera dell'Amministrazione e non dipendenti dalla sua organizzazione o attività. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, l'avviso di accertamento è stato annullato e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine tutela il contraddittorio e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'atto impositivo. La sua inosservanza può determinare l'illegittimità dell'accertamento, salvo che l'Amministrazione dimostri una specifica urgenza fondata su circostanze oggettive, non imputabili alla propria organizzazione. La semplice imminenza della decadenza dal potere di accertamento non è sufficiente.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184

    Riconosce il rilievo del contraddittorio procedimentale e delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • Sentenze Cassazione civile, Sezione V, nn. 1264, 5367, 6666, 8482, 7315 e 2592 del 2014

    Confermano la necessità che le ragioni di urgenza siano concrete, specifiche e adeguatamente dimostrate dall'Amministrazione finanziaria.

  • Sentenza Cassazione civile, Sezione V, 4 maggio 2018, n. 10634

    Le ragioni d'urgenza devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell'ente impositore e non possono coincidere con l'imminente scadenza del termine decadenziale.

  • Ordinanza Cassazione civile, Sezione V, 10 aprile 2018, n. 8749

    Ribadisce che l'Amministrazione deve provare circostanze urgenti oggettive e non dipendenti dalla propria responsabilità per poter derogare al termine dilatorio.

Massime di principio

  • Quando viene consegnato un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, così da garantire il pieno esercizio del contraddittorio.
  • L'emissione dell'accertamento prima della scadenza dei 60 giorni è legittima solo se l'Amministrazione indica e dimostra una specifica ragione di urgenza, basata su fatti concreti e non imputabili alla propria organizzazione.
  • La prossima scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione deve notificare l'accertamento, per evitare la decadenza, non costituisce da sola una valida ragione di urgenza.
  • In una situazione analoga, il contribuente deve verificare le date di consegna del processo verbale e di emissione o notifica dell'accertamento, nonché controllare se l'atto esponga in modo puntuale le ragioni dell'urgenza.
  • Se il termine di 60 giorni è stato violato e non risultano provate circostanze eccezionali estranee alla responsabilità dell'Amministrazione, l'accertamento può essere contestato per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

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