Sentenza del 31/10/2018 n. 7553 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Contratto di locazione - Risoluzione anticipata - Ravvedimento operoso - Versamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio riportato emerge che il ravvedimento operoso non elimina l'obbligo sostanziale di versare l'imposta di registro relativa alla risoluzione anticipata del contratto di locazione. La regolarizzazione spontanea può incidere sulle sanzioni, ma non fa venir meno il tributo dovuto. Pertanto, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria risulta confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di versare l'imposta di registro, nonché le imposte ipotecaria e catastale eventualmente connesse, in relazione a un contratto di locazione risolto anticipatamente. Il punto centrale è se la mera dimenticanza del versamento, successivamente regolarizzata mediante ravvedimento operoso, consenta al locatore di evitare il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sui contratti di locazione e sulla loro risoluzione anticipata
La risoluzione anticipata del contratto di locazione costituisce un evento fiscalmente rilevante e comporta il versamento dell'imposta di registro prevista, anche quando la cessazione del rapporto avvenga prima della scadenza originaria.
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente un omesso o tardivo versamento, normalmente beneficiando della riduzione delle sanzioni, ma non esclude né cancella l'obbligo di pagamento dell'imposta principale.
Massime di principio
- La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso sana l'irregolarità sotto il profilo sanzionatorio, ma non rende inesistente il tributo originariamente dovuto.
- In caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione, occorre verificare e adempiere tempestivamente agli obblighi di registrazione e di versamento dell'imposta di registro.
- La semplice dimenticanza del contribuente non esonera dal pagamento dell'imposta; il ravvedimento è uno strumento per ridurre le conseguenze dell'omissione, non per ottenere l'esenzione.
- Per stabilire con precisione importi, termini e modalità di pagamento è necessario esaminare il regime fiscale applicabile al contratto e la data effettiva della risoluzione.
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