L.R. Toscana 12/2015
Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 12/2015 modifica la disciplina della l.r. 61/2012 sugli obblighi di trasparenza di consiglieri, Presidente della Giunta, assessori e altri nominati regionali. Prevede dichiarazioni patrimoniali, reddituali e associative, pubblicazione nell’anagrafe pubblica e sul BURT, aggiornamenti annuali e sanzioni in caso di omissioni. Gli obblighi operano per la durata del mandato e, per alcuni dati, anche dopo la cessazione.
Trasparenza patrimoniale e associativa di consiglieri, assessori e vertici di enti regionali toscani
Trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi regionali toscani
La legge regionale Toscana 3 febbraio 2015, n. 12 interviene sulla l.r. 61/2012, rafforzando e coordinando gli obblighi di trasparenza dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta, degli assessori e di alcuni soggetti nominati o designati dalla Regione. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale toscano e prevede dichiarazioni, pubblicazioni, aggiornamenti periodici e sanzioni.
Ambito soggettivo e finalità
La disciplina risultante riguarda innanzitutto:
- i consiglieri regionali;
- il Presidente della Giunta regionale;
- gli assessori regionali;
- alcuni titolari di cariche direttive in enti, aziende, società ed enti privati collegati alla Regione;
- il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione, per quanto richiamato tra le nomine soggette a pubblicazione.
L’obiettivo è assicurare la conoscibilità pubblica di dati patrimoniali, reddituali, associativi, di cariche e incarichi, nonché di presenze e atti presentati, mediante l’anagrafe pubblica regionale e ulteriori pubblicazioni ufficiali.
Adempimenti iniziali dei consiglieri regionali
Entro 60 giorni dalla data delle elezioni, ciascun consigliere regionale deve trasmettere agli uffici competenti del Consiglio regionale una serie di dichiarazioni e documenti:
- una dichiarazione sostitutiva concernente diritti reali su immobili e beni mobili registrati, partecipazioni societarie, investimenti finanziari, funzioni di amministratore o sindaco e titolarità di imprese;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
- una dichiarazione sulle spese, obbligazioni, finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di essersi avvalso solo di materiali e mezzi predisposti dal partito o formazione politica;
- una dichiarazione sugli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche fuori dal Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.
Entro lo stesso termine, il consigliere trasmette anche le dichiarazioni patrimoniali e reddituali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se essi consentono; il mancato consenso viene indicato nella pubblicazione dei dati.
Adempimenti per il subentro del candidato non eletto
Il candidato inizialmente non eletto che subentri nel corso della legislatura a un consigliere cessato deve adempiere agli obblighi dichiarativi entro 60 giorni dalla surroga.
Adempimenti del Presidente della Giunta regionale e degli assessori
Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore devono trasmettere, entro 60 giorni dall’elezione o dalla nomina, le dichiarazioni patrimoniali, reddituali e sugli incarichi elettivi/cariche già previste per i consiglieri. Se l’assessore è scelto tra soggetti candidati al Consiglio regionale, deve anche presentare la dichiarazione sulla propaganda elettorale.
Gli adempimenti non sono dovuti se l’assessore vi ha già provveduto quando era consigliere regionale; in tal caso il Consiglio regionale trasmette la documentazione alla Giunta.
Trasparenza su doni, utilità, cariche e incarichi
Al di fuori dell’ambito della legge statale richiamata, consiglieri, Presidente della Giunta e assessori devono dichiarare tutti i finanziamenti ricevuti, nonché doni, benefici, beni materiali o immateriali, servizi, sconti o altre utilità, dirette o indirette, di valore superiore a 150 euro.
Devono inoltre comunicare i dati relativi:
- all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e ai relativi compensi;
- ad altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e ai compensi spettanti.
Questi dati vanno trasmessi entro tre mesi dall’assunzione di ogni carica o incarico.
Trasparenza associativa
Entro 60 giorni dalle elezioni, i consiglieri regionali devono presentare una dichiarazione sulle associazioni di appartenenza che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività politica, culturale, sociale, assistenziale o di promozione economica, indicando la denominazione delle stesse.
Il Presidente della Giunta e gli assessori devono presentare la medesima dichiarazione entro 60 giorni dall’elezione o dalla nomina, se non vi abbiano già provveduto. La mancata osservanza è comunicata tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale.
Anagrafe pubblica regionale
È istituita l’anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, con coordinamento rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.
Il Consiglio regionale cura la sezione relativa ai consiglieri; la Giunta regionale cura quella relativa al Presidente e agli assessori. Entrambe le amministrazioni devono:
- garantire la pubblicazione telematica sui propri siti istituzionali;
- organizzare i dati in modo chiaro, organico e facilmente accessibile;
- coordinare le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione;
- consentire ai singoli interessati di rendere pubblicità ulteriori, con supporto tecnico degli uffici.
Dati pubblicati per i consiglieri regionali
Entro tre mesi dall’elezione, il Consiglio regionale pubblica nell’anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, numerosi dati tra cui:
- atto di proclamazione e durata del mandato;
- curriculum;
- emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi a carico della Regione;
- altri compensi connessi alla carica;
- importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- altre cariche e relativi compensi;
- altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- dichiarazioni patrimoniali e reddituali, comprese quelle del coniuge e dei parenti, se acquisite;
- dichiarazione sulla propaganda elettorale;
- dati sui finanziamenti e doni/benefici/utilità superiori a 150 euro;
- incarichi elettivi e cariche ricoperte negli ultimi dieci anni;
- dichiarazione sulla situazione associativa;
- elenco degli atti presentati e fase del relativo procedimento;
- elenco delle presenze alle sedute del Consiglio e delle commissioni, nonché dei voti espressi con voto elettronico o per appello nominale.
Sono inoltre pubblicati, al momento dell’erogazione, i dati relativi all’indennità di fine mandato, alla sua eventuale anticipazione e all’assegno vitalizio.
Alcuni dati sono acquisiti d’ufficio dal Consiglio regionale, in particolare quelli relativi ad atto di proclamazione, compensi e presenze.
Dati pubblicati per Presidente della Giunta e assessori
Entro tre mesi dall’elezione del Presidente o dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica nell’anagrafe pubblica i dati previsti per i consiglieri, con adattamenti per il ruolo ricoperto.
Per il Presidente sono pubblicati anche i dati relativi alle presenze alle sedute della Giunta regionale; per ciascun assessore sono pubblicati anche quelli relativi alle presenze alle sedute della Giunta e del Consiglio regionale.
Anche per questi soggetti sono pubblicati, al momento dell’erogazione, i dati relativi all’indennità di fine mandato, all’eventuale anticipazione e all’assegno vitalizio. Alcuni dati sono acquisiti d’ufficio dalla Giunta regionale.
Durata della pubblicazione e limiti temporali
I dati pubblicati nell’anagrafe pubblica sono mantenuti per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione, salvo le dichiarazioni patrimoniali di cui alla lettera h) dell’articolato richiamato, che sono pubblicate solo durante il mandato.
Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se acquisite, restano pubblicate per tutta la durata del mandato e al momento della cessazione.
Per gli aggiornamenti successivi alla cessazione dalla carica resta fermo l’obbligo di pubblicazione dei dati previsti dalla disciplina aggiornata.
Aggiornamenti annuali e variazioni
Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, consiglieri, Presidente della Giunta e assessori devono:
- dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’ultima dichiarazione;
- depositare copia della dichiarazione dei redditi;
- comunicare tutte le variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe pubblica intervenute rispetto all’ultima dichiarazione, salvo i dati già acquisiti d’ufficio e quelli relativi agli incarichi/cariche di cui alla specifica esclusione prevista.
L’anagrafe viene aggiornata ogni volta che pervengono nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni annuali e successive.
Diffida e sanzioni amministrative
In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni previste, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, a seconda del soggetto inadempiente, diffida l’interessato ad adempiere entro 20 giorni.
Se l’inadempimento persiste:
- per i consiglieri, la mancata ottemperanza viene portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile;
- per i componenti della Giunta, ne viene data comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che informa il Consiglio nella prima seduta utile.
L’ulteriore inottemperanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
L’accertamento e la contestazione spettano ai dirigenti delle strutture competenti del Consiglio e della Giunta; l’applicazione della sanzione è affidata al dirigente responsabile del settore della Giunta competente in materia di sanzioni. I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati sui siti istituzionali.
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale
La conoscibilità pubblica delle dichiarazioni patrimoniali e dei relativi aggiornamenti è assicurata anche mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, oltre che nell’anagrafe pubblica.
Per i consiglieri, la pubblicazione è curata dagli uffici del Consiglio regionale; per Presidente e assessori, dagli uffici della Giunta regionale.
Estensione ad altri soggetti nominati dalla Regione
La disciplina viene estesa, per quanto compatibile, anche ad altre categorie di soggetti nominati o designati dalla Regione, tra cui:
- presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione;
- analoghi vertici di enti o aziende pubbliche di nomina o designazione regionale;
- analoghi vertici di società in cui la Regione partecipi in misura superiore al 20%;
- analoghi vertici di enti o istituti privati finanziati dalla Regione per oltre il 50% delle spese di gestione e con spese annue superiori a 250.000 euro.
Tali soggetti devono trasmettere le dichiarazioni patrimoniali e reddituali e gli aggiornamenti nei termini e con le modalità previste per i consiglieri, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto previsto dalla l.r. 5/2008.
In caso di inadempienza nonostante diffida, se l’incarico non è cessato, per i soggetti di nomina regionale è prevista la decadenza dalla nomina, dichiarata dall’organo che ha effettuato la nomina; restano validi gli atti medio tempore compiuti.
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