L.R. Toscana 9/2015
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Toscana, la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali d’affezione. Stabilisce quali animali possono esservi accolti, richiede certificazione veterinaria, demanda ai comuni l’autorizzazione e la localizzazione urbanistica, e prevede un regolamento attuativo regionale per requisiti tecnici, procedure e dismissione delle strutture.
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
La legge regionale toscana definisce il quadro per la realizzazione e la gestione dei cimiteri destinati agli animali d’affezione. La disciplina riguarda sia i profili autorizzativi sia quelli localizzativi e organizzativi, rinviando a un regolamento attuativo per gli aspetti tecnici e procedurali.
Ambito di applicazione e finalità
La legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali d’affezione nel territorio regionale. La finalità è consentire la corretta destinazione delle spoglie e delle ceneri degli animali ammessi, nel rispetto delle condizioni sanitarie previste.
Soggetti e animali ammessi
Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione. Sono esclusi gli animali allevati per fini produttivi o alimentari. L’ammissione è subordinata al rilascio di un certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili secondo la normativa statale o comunitaria vigente.
Localizzazione, autorizzazione e gestione dei cimiteri
I cimiteri sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale. La loro localizzazione deve avvenire in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica.
La realizzazione e la gestione possono essere affidate a:
- enti pubblici;
- soggetti privati.
Nel caso di enti pubblici, è ammessa la collaborazione volontaria e gratuita di personale messo a disposizione da associazioni di volontariato con finalità di protezione degli animali, previa apposita convenzione.
Per i soggetti privati, l’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.
Regolamento attuativo e aspetti tecnici
La legge prevede un regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, destinato a disciplinare:
- i requisiti tecnici;
- le modalità operative e procedurali;
- le modalità di dismissione delle strutture.
Il testo indica che il regolamento attuativo risulta approvato con d.p.g.r. 19 ottobre 2016, n. 73/R.
Regime temporale
La disciplina è entrata in vigore nel 2015 e non contiene limitazioni temporali di applicabilità riferite a singoli eventi o esercizi. Il regolamento attuativo era previsto entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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