L.R. Toscana 17/2015
Disposizioni urgenti in materia di geotermia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana sospende, per massimo sei mesi dall’entrata in vigore o fino alla delibera attuativa della Giunta, i procedimenti relativi a permessi di ricerca geotermica, proroghe, atti per pozzi esplorativi e atti presupposti per alta e media entalpia. La Giunta deve definire entro sei mesi il numero massimo dei pozzi e i criteri di distribuzione sul territorio.
Disposizioni urgenti in materia di geotermia
Disposizioni urgenti in materia di geotermia
La legge regionale disciplina, per la Toscana, una misura temporanea di governo dei procedimenti legati alla ricerca geotermica, finalizzata a consentire l’installazione di ulteriore potenza geotermoelettrica nel rispetto della sostenibilità ambientale e socio-economica dei territori interessati.
Obiettivo e intervento della Giunta regionale
La finalità dichiarata è assicurare l’installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, contemperando lo sviluppo energetico con la tutela dei territori coinvolti dai permessi di ricerca delle risorse geotermiche. Per raggiungere questo obiettivo, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, stabilendo:
- il numero massimo dei pozzi esplorativi assentibili;
- i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio.
Sospensione dei procedimenti autorizzativi
Fino all’approvazione del provvedimento della Giunta e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge, restano sospesi i procedimenti relativi a:
- rilascio dei permessi di ricerca;
- proroghe dei permessi di ricerca;
- atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi;
- atti preordinati a tali assensi, limitatamente alle attività relative all’alta e alla media entalpia.
La sospensione opera dunque come misura transitoria e non può protrarsi oltre il termine massimo di sei mesi, anche se la deliberazione regionale non sia intervenuta prima.
Effetti della sospensione sui titoli minerari e sui lavori di ricerca
Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata del titolo minerario disciplinato dal decreto legislativo n. 22 del 2010. Inoltre, lo stesso periodo costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi della disciplina regolamentare statale richiamata dalla legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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