L.R. Toscana 7/2015
Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, la possibilità per i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di ricevere e inoltrare istanze e comunicazioni relative a procedimenti agricoli, anche per conto degli enti locali, con specifico mandato. La Giunta deve individuare i procedimenti interessati entro 180 giorni e, entro 24 mesi, riferire al Consiglio sugli esiti e criticità. Nessun onere per il bilancio regionale.
Semplificazione dei procedimenti agricoli tramite i CAA
Semplificazione dei procedimenti agricoli tramite i CAA
La legge della Regione Toscana introduce un meccanismo di semplificazione amministrativa per i procedimenti connessi all’attività agricola, affidando ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un ruolo di intermediazione nella presentazione delle pratiche. La disciplina mira a ridurre gli adempimenti per le imprese agricole e a razionalizzare i rapporti con Regione, enti locali e sportello unico per le attività produttive.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
I CAA, nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata, possono ricevere da soggetti che esercitano attività agricola:
- istanze;
- domande;
- dichiarazioni;
- segnalazioni;
- comunicazioni.
Le pratiche riguardano i procedimenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola e quelli di interesse dell’impresa agricola relativi alle materie indicate dalla disciplina statale sui CAA. L’attività può riguardare anche procedimenti di competenza degli enti locali, sempre per conto del soggetto agricolo interessato.
Mandato e ruolo operativo dei CAA
Quando operano per conto del soggetto delegante, i CAA agiscono sulla base di uno specifico mandato. La legge richiede inoltre che, al momento della presentazione delle pratiche all’amministrazione competente, il CAA accompagni la documentazione con un’attestazione o dichiarazione di completezza e adeguatezza degli allegati.
Procedimenti individuati dalla Giunta regionale
La Giunta regionale deve individuare, con una o più deliberazioni da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- i procedimenti amministrativi regionali e locali per i quali si applica la disciplina di semplificazione;
- gli adempimenti di istruttoria documentale a carico dei CAA per tali procedimenti.
Nelle deliberazioni ricognitive la Giunta deve anche indicare, nel rispetto delle singole discipline di settore, i termini massimi di conclusione dei procedimenti e il relativo effetto di accoglimento dell’istanza in caso di decorso del termine.
Rapporti con lo SUAP
Per i procedimenti oggetto della legge di competenza dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), il CAA trasmette allo SUAP territorialmente competente le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni ricevute. Resta fermo che, anche in questi casi, si applicano le procedure previste dalla legge regionale.
Attestazioni sul termine del procedimento
Il CAA rilascia ai soggetti interessati:
- l’attestazione della trasmissione dell’istanza all’amministrazione competente, utile ai fini della decorrenza del termine per il provvedimento finale;
- la certificazione dell’avvenuto decorso del termine.
Informativa al Consiglio regionale
Entro 24 mesi dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve trasmettere alle commissioni consiliari competenti un’informativa sui risultati raggiunti in termini di semplificazione e sulle eventuali criticità emerse nella prima applicazione della disciplina.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione delle disposizioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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